Una sentenza estremamente scrupolosa; ben attenta a non farsi incantare dalle false chimere dell’interdizione quale misura da continuare a preferire, talvolta, all’Amministrazione di sostegno.
Una decisione che conferma i precedenti arresti della Cassazione sul tema scottante dei rapporti tra vecchio e nuovo, sul terreno della protezione dei deboli. E, in definitiva, una pronuncia che si mostra rispettosa delle prerogative dei disabili psichici gravi. Con una conclusione che parrebbe ovvia, oggigiorno, ma che – al contrario – parte della giurisprudenza di merito continua a rifiutare: la persona schizofrenica non va perciò stesso interdetta!
A sorprendere, in positivo, è soprattutto la presa di distanza netta, stentorea, senza mezzi termini rispetto al ragionamento seguito dalla corte d’appello romana (la quale aveva confermato la pronuncia di interdizione disposta dal tribunale, su ricorso del p.m., nei riguardi di un uomo schizofrenico).
E’ forse inutile soffermarsi, ancora oggi – a sei anni dal debutto dell’Ads, e dopo che già le Corti superiori si sono chiaramente espresse al riguardo – sul discrimen tra interdizione (e inabilitazione) e amministrazione di sostegno. Ed è sufficiente riandare alla storica decisione della Consulta n. 440 del 2005, nonché alla n. 13584/2006 del S.C., ripresa poi dalla più recente n. 9628/2009.
E, dunque, nessuno più può porre in dubbio, oggigiorno, che l’interdizione sia misura residuale, e l’amministrazione di sostegno la star del sistema di protezione moderno.
La valutazione dell’idoneità della misura dell’AdS alle esigenze del possibile beneficiario – come riconosciuto da consolidata giurisprudenza – è rimessa all’apprezzamento del giudice, in considerazione della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze della fattispecie concreta, ma gli spazi di operatività dell’interdizione rimangono del tutto ‘risicati’.
Eppure – come mette bene in luce la decisione in commento – la corte territoriale ha palesemente disatteso i baluardi ermeneutici in materia, con l’ affermare la necessità che la nuova misura possa essere attivata soltanto se sia il destinatario a richiederla, o che, perlomeno, questi l’accetti, indicando – altresì – la persona da nominare.
Così facendo – ecco un passaggio campale – “la corte non si è uniformata ai principi in precedenza enunciati in ordine ai presupposti per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno e si è invece riferita ad elementi di fatto che, alla stregua dei principi medesimi, non costituiscono ragioni idonee per escludere nel caso concreto il ricorso all’applicazione di tale misura”.
E, oltre a ciò, la corte romana, disponendo la misura dell’interdizione, non ha in alcun modo valutato – come invece avrebbe dovuto – la conformità dell’AdS alle esigenze del destinatario, mortificando in tal modo gratuitamente il soggetto; e – aggiungiamo noi – mostrando di non avere compreso la ratio stessa della legge n. 6/2004.
Traspare, infine – nella parte finale della motivazione – il bisogno urgente della S.C. di sottolineare con forza (dato che qualche giudice esibisce al riguardo un certo difetto di conoscenza) che:
– non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’ADS la circostanza che il beneficiario abbia avuto un ruolo attivo nella domanda di applicazione della misura (il ricorso può essere proposto anche dai familiari, dal P.M. o dai servizio sociali e sanitari!);
– né rileva il fatto che l’amministrando abbia o meno indicato il potenziale amministratore;
– né, ancora, il fatto che l’interessato abbia indicato i concreti bisogni da soddisfare.
Insomma, per la corte d’appello, l’amministrazione di sostegno potrebbe essere attivata soltanto nei riguardi di chi abbia una tale consapevolezza e padronanza della situazione da poter predisporre – autonomamente – il contenuto stesso del decreto istitutivo: una sorta di coadiutore del giudice tutelare, tale da degradare quest’ultimo al ruolo di mero ‘‘passacarte’.
Un tentativo subdolo – tutto sommato – di far riemergere la tesi, morta e sepolta, dell’amministrazione di sostegno quale misura applicabile soltanto in presenza di una residua capacità di intendere e di volere del destinatario. (Rita Rossi e Sonia Anzivino)