Può l’amministratore di sostegno chiedere l’annullamento di una polizza vita?
La questione è stata affrontata in un caso riminese, con sentenza del Tribunale di Rimini del 28 dicembre 2011.
Rilevante la cifra investita nella polizza sulla vita: cinque milioni di euro.
La polizza era stata stipulata dall’interessata prima della nomina, a suo beneficio, dell’Ads; ma in seguito, la stessa con l’assistenza dell’ amministratore di sostegno ne aveva chiesto l’annullamento, facendo causa contro la compagnia di assicurazioni.
Questi i passaggi salienti della vicenda.
Il 24 maggio 2007 la donna, A.T., sottoscriveva una proposta contrattuale di assicurazione sulla vita, appoggiata dai suoi promotori finanziari. Detta proposta prevedeva, in caso di morte della donna, la corresponsione di un premio unico a favore dei soggetti indicati nell’allegato alla proposta stessa. Quest’ultima giungeva al mediatore in data 31 maggio 2007 e trovava in seguito accettazione da parte della compagnia assicuratrice. La proponente A.T. acquisiva conosceva dell’accettazione in data 8 giugno 2007.
Nel suddetto iter negoziale si innestava il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, nomina che avveniva precisamente con decreto del 31.5.07.
Si affacciava dunque il problema di stabilire se il contratto assicurativo era stato concluso validamente o meno, in quanto A.T., dopo l’attivazione della misura di protezione nei suoi confronti, vedeva limitata la sua capacità d’agire e ciò comportava la sua impossibilità, successivamente a tale data, di concludere certi tipi di contratti.
Per stabilire dunque la nullità del contratto assicurativo, come invocava in seguito la donna assistita dal suo Ads, era necessario identificare l’esatto momento in cui il contratto doveva dirsi concluso ed accertare se, in quel preciso momento, la proponente avesse posseduto ancora la capacità di agire.
Ha rilevato infatti il giudice romagnolo: “occorre stabilire il momento di perfezionamento del contratto per cui è causa, al fine di collocarlo temporalmente prima o dopo la sopravvenuta (alla proposta) perdita di capacità della proponente”.
Il tribunale riminese sottolinea altresì la necessità, trattandosi nel caso di specie di un contraente “amministrato”, di chiarire con esattezza il concetto di incapacità di agire e, conseguentemente, quali siano gli effetti che l’ amministrazione di sostegno produce su di essa.
L’estensore, difatti, evidenzia che l’Ads incide sulla capacità di agire del beneficiario, non però in toto, bensì in relazione a quegli atti e contratti per i quali l’amministrato “necessiti di assistenza ed autorizzazione”, e comunque nei limiti delineati dall’art. 409 c.c.
L’Ads, dunque, non è una scure che si abbatte a 360° sulla persona, annullandone a tutto campo la capacità di agire; ma uno strumento di protezione che limita, poco o tanto, detta capacità, a seconda di quanto è necessario per proteggere la persona.
A seguito, quindi, del decreto istitutivo dell’Ads, saranno annullati tutti quegli atti per i quali il provvedimento stesso ha limitato o escluso il potere negoziale dell’amministrato.
Tornando al caso che ci occupa, il decreto di nomina aveva attribuito all’amministratore meri compiti di assistenza, e non anche di rappresentanza, in relazione alla gestione di tutti i rapporti della beneficiaria con promotori finanziari e istituti di credito. Ciò, tuttavia, riveste una rilevanza minima, in quanto l’iter contrattuale era stato instaurato dall’interessata in via assolutamente autonoma, senza alcuna partecipazione o assistenza da parte dell’Ads.
Il tribunale riminese, pertanto, in corretta applicazione dell’art. 1326 c.c., ha considerato nullo il contratto: questo si era perfezionato quando già A.T. beneficiava della misura di protezione e dunque ella non possedeva più, in quel momento ed in relazione a quel contratto, la necessaria capacità di agire.
La sottoscrizione della proposta contrattuale da parte della donna era avvenuta sì in epoca anteriore al decreto di nomina, ma la conoscenza dell’accettazione di detta proposta era pervenuta in regime di Ads.
Esito: contratto dichiarato nullo e condanna dell’assicurazione alla restituzione dei cinque milioni di euro.