I media hanno dato ampia eco alla sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011 con cui la Cassazione ha auspicato un’apertura del legislatore all’ adozione piena da parte di persona singola.
Come sempre, le sentenze vanno lette dalla prima all’ultima riga, mentre il testo della decisione non è ancora disponibile. Ad ogni modo una cosa è certa: allorchè la Cassazione invita il legislatore ad intervenire su una determinata questione, ciò significa che nessun cambiamento viene introdotto dalla giurisprudenza, e che occorrerà attendere – appunto – l’intervento del legislatore.
Nulla di nuovo, dunque, con questa pronuncia, anche se essa merita di essere considerata per il segnale trasmesso al Parlamento; occorrerà vedere e se e quando si metterà mano ad una modifica della legge sull’adozione che, su tale punto, resta difficilmente derogabile.
La questione portata all’attenzione della Corte Suprema riguardava, secondo quanto si legge, l’adozione speciale di una bambina russa. La madre adottiva ne aveva domandato l’adozione cd. piena, ovvero legittimante, quella cioè che incide sullo status dell’adottato, rendendolo figlio dell’adottante ad ogni effetto di legge.
Ecco il solo passaggio della motivazione disponibile ad oggi: “il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante, in conformità dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967“.