L’adozione da parte di coppie non sposate è possibile oggi in Italia?
Vedremo tra poco che la risposta può essere affermativa, anzi lo è.
Ci siamo già occupati dell’ adozione da parte della persona singola, domandandoci se la persona singola, cioè non coniugata, possa oggi in Italia adottare un bambino.
E abbiamo visto che, pur essendo preclusa l’adozione piena, è percorribile – a determinate condizioni – quella della cd. adozione in casi particolari.
Allo stesso modo, per le coppie non sposate, siano esse etero o omosessuali, le chiusure della discipljna normativa, pur presenti, sono avviate verso il superamento.
Vi sono, infatti, oggigiorno, delle possibilità che si colgono da una disposizione della legge sull’adozione, la stessa di cui abbiamo parlato riguardo all’adozione da parte della persona singola.
E non solo. In determinati casi, si potrà ottenere l’accesso della coppia non coniugata anche all’ adozione piena. In che modo? Vediamo.
Va detto, in primo luogo, che non si deve cercare la soluzione in una nuova disposizione di legge. La recente riforma sulla continuità affettiva non ha, infatti, innovato le previsioni di legge relative all’adozione piena, per la quale comunque continuano a dover sussistere i presupposti di cui all’art. 6 l. adozione, tra i quali – appunto – il vincolo coniugale tra gli aspiranti genitori adottivi.
Il nuovo corso si deve all’ evoluzione della giurisprudenza. Vi sono giudici, cioè, che hanno applicato le regole sull’adozione in modo evolutivo, al passo con le nuove istanze sociali.
Le novità sull’adozione piena
Così, grazie ai nuovi spazi creati dalla giurisprudenza, si va dischiudendo la possibilità della stessa adozione piena.
La coppia non sposata, infatti, potrebbe adottare all’estero, chiedendo, quindi, al giudice italiano la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di adozione pronunciato dall’autorità giudiziaria straniera.
Il giudice italiano, infatti, non dovrà verificare la sussistenza dei presupposti voluti dalla legge italiana per adottare in Italia, ma dovrà -più semplicemente – verificare che il provvedimento straniero di adozione non si ponga in contrasto con i principi dell’ordine pubblico internazionale; laddove il provvedimento straniero di adozione non può ritenersi contrario all’ordine pubblico se realizza l’interesse del minore a conservare i legami familiari con le figure genitoriali di riferimento.
Così, tra i casi promossi dalla giurisprudenza, vi è quello deciso recentemente dalla Corte d’Appello di Napoli, delle due donne sposatesi in Francia, divenute ciascuna madre biologica di un bambino mediante ricorso a fecondazione artificiale eterologa e, al contempo, madre adottiva del figlio biologico dell’altra.
Una delle due donne ha quindi ottenuto, in Italia, dichiarazione di efficacia del provvedimento francese che aveva dichiarato l’adozione piena.
Le novità sull’adozione in casi particolari
Viene, poi, in considerazione -come per la persona singola – l’ adozione in casi particolari prevista dalla lettera d) dell’art. 44 l. adozione, cui può farsi ricorso nel caso di impossibilità di affidamento preadottivo. E vale precisare, anche qui, che l’impossibilità di affidamento preadottivo si verifica allorquando il bambino non possa essere dichiarato in stato di abbandono, con la conseguenza che nei suoi riguardi non può farsi luogo all’ adozione legittimante o piena.
Anche a questo riguardo le nuove vie percorribili vengono indicate dalla giurisprudenza recente, che ha interpretato la disposizione in parola valorizzando principi di portata sovranazionale, come quello del rispetto della vita familiare e dell’interesse del minore a conservare i legami familiari creatisi con le figure genitoriali di riferimento, a prescindere dalla natura del legame esistente tra i due genitori.
Come già si è visto, in base all’art. 44 lett. d) l. adozione, la persona singola può adottare un minore nel caso di impossibilità di affidamento preadottivo, e cioè il minore che non possa essere dichiarato in stato di abbandono.
Ed è proprio riguardo all’identificazione di questa condizione (impossibilità di dichiarare lo stato di abbandono) che la giurisprudenza si è sbizzarrita, al fine di assecondare le istanze sociali di apertura all’adozione anche per le coppie omosessuali.
Quali sono i casi ammessi dai giudici?
Ecco, in sintesi, i casi promossi dai giudici italiani più evoluti:
– uno dei due partners, per esempio una delle due donne componenti la coppia omosessuale, procrea all’estero ricorrendo alla fecondazione artificiale, iscrivendo il nato come proprio figlio biologico nell’atto di nascita. La partner della madre biologica chiede e ottiene, quindi, in Italia l’adozione non legittimante ai sensi dell’art. 44 lett. d). Si realizza, in tal caso, l’adozione della madre sociale, praticabile anche nel caso in cui il genitore biologico e quello sociale siano coniugati all’estero;
-uno dei due partners, per esempio, uno dei due uomini componenti la coppia omosessuale procrea all’estero ricorrendo alla maternità surrogata, iscrivendo il nato come proprio figlio biologico nell’atto di nascita. L’altro partner chiede e ottiene in Italia l’adozione non legittimante ai sensi dell’art. 44 lett. d). In questo caso l’adozione viene dichiarata in favore del padre sociale ed è praticabile anche nel caso in cui il genitore biologico e quello sociale siano coniugati all’estero.
Come si ricava dagli esempi, la disposizione di legge esaminata si presta, sempre più, a rappresentare il puntello normativo sul quale le coppie omosessuali possono avere accesso per la realizzazione del proprio progetto di genitorialità.