L’ adozione internazionale è l’adozione di un minore straniero residente all’estero ed è disciplinata dalla l. n. 184 del 1983.
Procedura per l’idoneità – L’ iter per adottare un minore straniero prende avvio dalla presentazione, da parte degli interessati, di una domanda (tecnicamente, dichiarazione di disponibilità) volta ad ottenere la dichiarazione di idoneità all’adozione.
La domanda va presentata al tribunale per i minorenni del luogo in cui risiedono gli aspiranti genitori adottivi. Ricevuta la domanda, il tribunale per i minorenni incarica i servizi sociali, i quali sono tenuti a fornire ai ricorrenti tutte le informazioni utili e a svolgere una verifica sull’ idoneità all’adozione, ovvero sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per essere ritenuti idonei a prendersi cura di un minore straniero.
Particolare attenzione viene prestata, in genere, da parte degli operatori, alle motivazioni che spingono la coppia a rivolgersi all’adozione, e alla loro propensione ed attitudine ad occuparsi di uno o più minori stranieri.
Gli accertamenti suindicati sono finalizzati alla verifica della esistenza, in capo agli interessati, di una disponibilità affettiva e di una capacità di cura adeguate alle caratteristiche e problematiche proprie dei bambini stranieri. I Servizi trasmettono, all’esito, una relazione informativa al tribunale.
Il giudice a sua volta convoca i ricorrenti, e decide esprimendosi nel senso della idoneità o della inidoneità.
Il decreto è reclamabile.
Requisiti di idoneità – La legge stabilisce requisiti oggettivi e soggettivi.
Requisiti oggettivi:
– coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e non separati o che abbiano convissuto, prima del matrimonio, per almeno tre anni;
– età dell’ adottante superiore di almeno 18 anni e di non più di 45 quella del minore adottando (requisito derogabile in casi determinati)
Requisiti soggettivi:
– idoneità affettiva, capacità educativa, capacità di mantenere i figli adottivi.
Complicazioni possibili- Il progetto adottivo rischia di naufragare se gli operatori sociali o il Tribunale per i minorenni ritenga la coppia sfornita dei requisiti suddetti e, dunque, se il predetto tribunale neghi l’idoneità all’adozione.
Una volta ottenuta l’idoneità all’adozione, invece, bisogna muoversi in fretta, per non incorrere nella perenzione del decreto di efficacia. Questo, infatti, perde efficacia e bisogna ricominciare tutto daccapo nel caso in cui entro un anno dalla sua pronuncia non venga avviato l’iter adottivo con gli enti preposti.
Altre possibili complicazioni sono dovute ai tempi protratti che richiede il completamento dell’intero iter adottivo come pure agli eventuali contrasti che insorgano con l’Ente autorizzato cui gli adottanti hanno conferito l’incarico per individuare il bambino adottivo all’estero.
Incarico agli enti autorizzati – Gli adottanti dichiarati idonei, infatti, devono obbligatoriamente conferire incarico ad uno degli Enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali.
L’Ente prescelto informa e forma la coppia genitoriale e svolge le pratiche per il perfezionamento dell’adozione all’estero.
L’Ente non può rifiutare l’incarico e provvede a comunicare agli aspiranti la proposta di incontro (in gergo si parla di ‘abbinamento’) proveniente dall’autorità straniera, e conforme alle caratteristiche indicate nel decreto di idoneità; quindi, raccoglie il consenso della coppia all’incontro.
A seguito di uno o più incontri tra gli aspiranti genitori e il minore o minori ‘proposti’, occorre attendere la comunicazione da parte dell’autorità straniera circa la sussistenza di tutte le condizioni per l’adozione.
L’Ente prosegue, quindi, il proprio incarico anche nella fase successiva dell’inserimento del minore nella famiglia adottiva.