Dubbi sulla paternità: la Procura minorile chiede di affidare due bambini al servizio sociale

Scritto il 24 Giugno 2010 in Dc-Adozione e Affidamento

Due gemellini di cinque anni, con un papà e una mamma, hanno rischiato di essere affidati – in via urgente – ai Servi Sociali, con conseguenti non predeterminabili interventi “a tutela”, solo perché un terzo uomo, rivendicandone la paternità, ha ottenuto una sentenza (appellata dalla madre) che dichiara non veritiero il riconoscimento effettuato dal padre.
E occorre aggiungere che una così singolare domanda è partita dalla Procura Minori di Bologna, sulla base di un esposto presentato dall’aspirante padre, che chiameremo C.

La Procura, più esattamente, ha proposto al giudice minorile di affidare i due gemellini al Servizio Sociale “con compiti di vigilanza e sostegno ed affinché provveda agli interventi più opportuni al fine di tutelare i minori qualora dovesse venire riconosciuta la paternità di C.”.
A corredo e preteso fondamento della domanda, la Procura ha riferito della vicenda giudiziale conclusasi provvisoriamente con sentenza del tribunale civile di Ferrara, sentenza che ha messo in dubbio la veridicità del primo riconoscimento; sentenza oggetto, però, di impugnazione e dunque non passata in giudicato. Il rischio paventato dalla Procura – si noti bene – è che l’ eventuale riconoscimento della nuova paternità (in capo a C.) potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per i minori“.

E’ del tutto verosimile che, fino a pochi mesi fa una proposta del genere, tanto pervasiva e sproporzionata rispetto ai reali bisogni, avrebbe trovato accoglimento presso il tribunale per i minorenni di Bologna. Ma questa volta non è andata esattamente così; e, anzi, il Collegio ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, disponendone l’archiviazione. Si tratta del decreto 24 giugno 2010, pres. rel. Stanzani, che pubblichiamo.
Altra nota nuova e innovativa, nel panorama della giustizia minorile bolognese, è che il decreto è approfonditamente motivato, sia pure nell’ apprezzabile sintesi che lo caratterizza. E, dunque, non mi soffermo sulle ragioni del rigetto, preferendo rinviare alla parte motiva del provvedimento, da condividere totalmente.

Osservo, per parte mia, che l’art. 333 c.c. (norma tanto spesso messa in campo a sproposito) richiede, per poter condurre alla limitazione dell’esercizio della potestà genitoriale in essa contemplata, il riscontro di una condotta pregiudizievole per il figlio: Al tempo stesso, l’assunzione di provvedimenti a carattere urgente non può prescindere dal riscontro di un effettivo pericolo per il bambino, imminente ed irreparabile.
Nulla impedirà, d’altronde, al sopraggiungere di una sentenza definitiva sulla paternità, che il giudice minorile conduca – a bocce ferme – una compiuta istruttoria, al fine di decidere che cosa sia bene per i due minori.

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