Il recentissimo provvedimento del giudice Palazzo di Firenze (del 22 dicembre 2010) rimette in discussione il “no” perentorio che da varie parti era stato pronunciato rispetto alla prima clamorosa apertura del g.t. di Modena (del novembre 2008).
Mi riferisco al decreto Stanzani che autorizzò la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un medico sano e lucido (decreto e commento si trovano pubblicati in www.personaedanno.it e altresì nel volume di P. Cendon e R. Rossi “Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche”, Utet, 2009).
Il ricorrente aveva dettato disposizioni di ultima volontà per l’eventualità che si rendessero necessari trattamenti sanitari invasivi che egli rifiutava. La preoccupazione di quel medico era di non poter esprimere un valido rifiuto riguardo a quei trattamenti, allorchè si fosse trovato privo della capacità di esprimersi e di autodeterminarsi.
La nomina anticipata della moglie, quale amministratore di sostegno che sarebbe rimasta in panchina fino ad eventuale sopravvenire della condizione di non autonomia dell’ interessato, è stata intesa però – da una parte della dottrina e della giurisprudenza – quale distorsione applicativa dell’ istituto.
La giustificazione formale fu che la legge richiedeva l’esistenza dell’ attualità del bisogno, ma evidentemente essa celava la volontà di sbarrare la strada all’ accesso nel sistema del testamento biologico.
Questo recente provvedimento spariglia di nuovo le carte e confido che altre decisioni progressiste seguiranno nel panorama applicativo.