La formulazione della domanda di nomina dell’amministratore di sostegno da parte dei (responsabili dei) servizi sociali non esime affatto il giudice dalla verifica dei presupposti fondanti la messa in opera della misura.
Anzi, anche rispetto ad una domanda presentata da soggetti dotati di una certa credibilità/rispettabilità istituzionale, la verifica del ‘bisogno di protezione’ in capo all’amministrando deve essere attenta e rigorosa, e deve fungere da unico criterio orientatore ai fini della decisione.
In effetti può accadere, e comunque non può escludersi, che i servizi siano portatori di un ben preciso interesse proprio, che li determina ad assumere l’iniziativa.
E se la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 406 c.c. è ben esplicita nell’addossare ai responsabili dei servizi il preciso obbligo giuridico di segnalare al p.m. o di rivolgersi essi stessi al g.t. (tanto che, in caso di inottemperanza ad esso, è configurabile a loro carico una responsabilità anche risarcitoria), essa nondimeno puntualizza che tale obbligo sorge allorchè i servizi “siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento”.
Nessun dubbio, insomma, che la disposizione sia stata concepita per la persona in condizioni di difficoltà e non certo ad uso e consumo di chi, istituzionalmente, debba porsi al servizio del soggetto debole.
E’ invece successo a Modena (e stranamente – occorre ammettere – trattandosi di una città dalla consolidata ‘vocazione di servizio’) che il responsabile del Centro di Salute Mentale abbia domandato la nomina dell’amministratore di sostegno nonostante non ne sussistessero i presupposti.
E, anzi, il fatto che fosse così palese che l’amministrando non era da amministrare ha indotto l’accorto giudice a formulare un severo rimprovero: “Il ricorso, più che fondato su esigenze protettive e di sostegno della persona, appare causalmente riferito alla inaccoglibile pretesa del Centro sanitario ricorrente di essere coadiuvato, e sostituito, in compiti istituzionalmente propri”.
E non è tutto, dato che il ricorrente aveva domandato un intervento ablativo della capacità d’agire, con poteri sostitutivi dell’amministratore di sostegno riguardo alla riscossione della pensione (si badi: di 250,00 euro mensili !), alla presentazione della dichiarazione dei redditi, e per il non meglio specificato fine di “razionale sfruttamento dei beni di cui è proprietario”.
Quali fossero le condizioni dell’uomo, quale il bisogno di sostegno nella specie insussistente, essendo egli supportato adeguatamente dai congiunti, e quale la – immaginabile – decisione del g.t. lo si può leggere direttamente nel testo del provvedimento.