In caso di separazione personale tra coniugi o di divorzio, il Giudice dispone un assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente debole quando tra le parti vi è disparità di reddito.
La richiesta di contributo al mantenimento è spesso oggetto di battaglie legali tra i coniugi poiché oggi giorno, sempre più frequentemente, uno dei due si trova in stato di disoccupazione o non è in grado di mantenersi autonomamente.
Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2164 del 5 febbraio 2015, ha rigettato il ricorso del marito, volto alla modifica della sentenza di secondo grado che l’aveva obbligato a versare un assegno mensile per la moglie dell’importo di € 300,00.
Quest’ultima si trovava senza occupazione lavorativa e aveva deciso di iscriversi ad un corso di studi universitari, decidendo in seguito di partire per la Spagna con il progetto Erasmus. Pertanto, il marito non riteneva corretto dover contribuire al mantenimento della moglie poiché non si stava prodigando per reperire un lavoro.
La Cassazione, dopo aver precisato che l’assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole ha presupposti e finalità diverse a seconda che venga stabilito in sede di separazione o di divorzio, rileva che detto assegno “deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale e, tuttavia, indice di tale tenore di vita può essere l’attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi”.
E dunque, sulla base dell’evidente divario reddituale tra le parti e dell’impossibilità della moglie di reperire redditi adeguati, la Corte ha rigettato la richiesta del marito stabilendo che: “…l’impegno negli studi universitari, che darà alla moglie in seguito maggiori possibilità lavorative, sarebbe compatibile solo con occupazioni saltuarie e limitate, tali da non permettere di mantenere il pregresso tenore di vita”.