La dichiarazione dei redditi non basta a dimostrare la condizione economica del coniuge

Scritto il 15 Febbraio 2015 in Divorzio e Separazione

aggiornamento del 22 agosto 2022

La dichiarazione dei redditi non basta a dimostrare la condizione economica del coniuge.
In altre parole, la dichiarazione dei redditi  non rappresenta un indice attendibile per stabilire la capacità economica del coniuge e per quantificare l’assegno di mantenimento.

Dunque, per poter stabilire il corretto importo del contributo al mantenimento spettante alla moglie, devono essere presi in considerazione molteplici elementi di ordine economico, primo fra tutti il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, oltre che eventuali possedimenti di natura immobiliare.

Detto principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2445 del 9 febbraio 2015. Nel caso deciso, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto da una donna alla quale era stato ridotto l’assegno di mantenimento in sede di appello; e ciò soltanto sulla base dei dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi del marito.

In primo luogo, i giudici hanno precisato quanto segue:
– la misura dell’assegno va determinata non solo valutando i redditi dell’obbligato;
– vanno considerate anche altre circostanze che possano incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Tra queste circostanze vi è il tenore di vita di cui i coniugi hanno goduto durante la convivenza, inteso “quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente”. 

Insomma, secondo la Corte, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche di tutti gli altri elementi di ordine economico.

In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato che i giudici di appello, nel quantificare l’importo dell’assegno di mantenimento, avevano ricompreso il valore dell’assegnazione della casa coniugale.  Ma ciò era un errore in quanto il valore della casa assegnata al coniuge non costituisce una componente dell’assegno di mantenimento.
E, infatti, l’assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di garantire ai figli minorenni non autosufficienti economicamente la continuità dell’habitat familiare.

Infine, i giudici hanno precisato che, la facoltà di disporre indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

 

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I redditi dei due coniugi vanno considerati al lordo o al netto delle imposte?

Anche questo è stato chiarito dalla Cassazione.
Con la sentenza 31/05/2018, n.13954, la Suprema Corte ha chiarito quanto segue:

“In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo,. Ciò in quanto, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa”.

Nel caso deciso, la S.C. i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che il reddito di un agente di commercio potesse essere desunto dall’importo delle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni, detratte le sole ritenute d’acconto, senza prendere in considerazione le spese sostenute per l’esercizio dell’attività professionale.