L’ assegno divorzile spetta alla moglie anche se questa è economicamente autonoma. E’ questa, in estrema sintesi, la conclusione contenuta nell’ordinanza della Cassazione del 17 novembre 2014, n. 24420. Questa, nel confermare la sentenza di secondo grado, ha riconosciuto in capo all’ex moglie il diritto di percepire l’assegno divorzile, seppur di esiguo importo, nonostante la stessa fosse economicamente autonoma, e tra i redditi degli ex coniugi vi fosse una minima discrepanza.
La moglie, dopo la laurea in scienze naturali, aveva trovato un impiego con retribuzione mensile di circa € 1.300,00, cui andavano a sommarsi gli assegni familiari per ulteriori € 135,00 mensili. La stessa usufruiva, inoltre, di un appartamento di proprietà dei suoi genitori, concessole in comodato.
Il marito, invece pur percependo uno stipendio di € 1.800,00 mensili, doveva sostenere le spese per l’affitto, pari ad € 450,00 mensili, oltre che il contributo al mantenimento del figlio pari ad € 300,00 mensili.
Nel ricorrere in Cassazione, l’uomo aveva sostenuto l’insussistenza di disparità economica tra lui e la moglie, considerate le spese che egli si trovava ad affrontare per l’affitto e per il mantenimento del figlio; e si aggiungeva la considerazione del modesto tenore di vita avuto durante il matrimonio.
Nonostante le argomentazioni del ricorrente, la Corte di Cassazione, nel ritenere sussistente una disparità reddituale, anche se modesta, ha ritenuto legittimo riconoscere un assegno divorzile di importo non elevato alla ex moglie. (Federica Bodini)