Separazione e divorzio facile: è legge

Scritto il 06 Novembre 2014 in Diritto di Famiglia Divorzio e Separazione

Separazione e divorzio facile: è legge.

È appena giunto il sì definitivo della Camera dei Deputati al decreto legge sulla Giustizia civile. Dopo che il Governo aveva posto la fiducia sul maxi-emendamento approvato dal Senato, il testo passa anche alla Camera con 317 voti a favore e 182 i contrari.

E’ un giorno importante per la giustizia italiana nella sua totalità, ed in particolare,  per i coniugi che hanno intenzione di separarsi o di divorziare: molte cose infatti sono destinate a cambiare, soprattutto nel senso di una semplificazione e velocizzazione della procedura.

Come già illustrato nei precedenti post, infatti, sarà possibile stipulare convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

Le novità principali

La novità approvata ora definitivamente dalla Camera dei Deputati riguarda la possibilità di evitare il Giudice anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

Ulteriore novità riguarda il passaggio innanzi al Procuratore della Repubblica: qualora non vi siano figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap, l’accordo concluso sarà vagliato esclusivamente dal predetto Procuratore; qualora, invece, vi siano figli minori o non autosufficienti, in caso di risposta negativa del Procuratore della Repubblica, i coniugi dovranno comparire dinanzi al Presidente del Tribunale.

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E’ stata approvato dalla Camera anche l’ulteriore strumento messo a disposizione dei coniugi in alternativa alla prassi innanzi al Tribunale. Uniche modifiche rispetto al testo del decreto legge riguardano la figura davanti alla quale compariranno i coniugi e le modalità della procedura.

I coniugi, infatti, potranno comparire innanzi Sindaco (e non più all’Ufficiale di Stato Civile) per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito, a distanza di 30 giorni, i coniugi dovranno comparire nuovamente di fronte al Sindaco per confermare la propria volontà e l’accordo sottoscritto.

In presenza di figli minori o non autosufficienti tale procedura è preclusa. L’accordo raggiunto, inoltre, non potrà contenere alcun trasferimento patrimoniale.

Considerata la particolarità della materia e la sua difficoltà intrinseca, è stato introdotta la possibilità per i coniugi di avvalersi dell’assistenza di un avvocato matrimonialista anche in quest’ultima procedura “amministrativa” presso il Comune.

Ci si augura che questa riforma possa portare ad un abbattimento rilevante dei tempi della giustizia italiana, garantendo la possibilità ai coniugi che decidano consensualmente di sciogliere i propri vincoli con il partner di vedere soddisfatti i propri interessi in tempi rapidi e con modalità “semplificate”.

Gli inconvenienti 

Come per tutte le riforme, comunque, non mancano i nei: primo tra tutti, un neo destinato a divenire dubbio di legittimità costituzionale.

E questo per il fatto che la semplificazione non riguarderà anche la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio.

Così, la grande riforma di appena un anno fa, che aveva parificato tutti i figli, rischia di venire vanificata, costringendo i genitori non coniugati a rivolgersi al giudice, a differenza dei genitori coniugati.