Il pensionamento del marito non sempre comporta una riduzione dell’assegno

Scritto il 12 Maggio 2014 in Decisioni e Commenti Amministrazione di Sostegno

Non è detto che il pensionamento del marito giustifichi una riduzione dell’assegno da questi dovuto alla moglie. Se, infatti, nonostante la percezione di una pensione inferiore al reddito precedente, il coniuge obbligato dispone di risorse consistenti, non vi è ragione per ridurre l’ammontare dell’assegno per la moglie.

E, anzi, nel caso deciso dalla Cassazione, il giudice di secondo grado aveva addirittura aumentato l’ammontare del mantenimento per la moglie, avendo ritenuto che il quantum stabilito in primo grado fosse sottostimato.

La Corte di Cassazione, con l’ ordinanza n. 9558 del 6 maggio 2014, nel confermare la decisione della Corte di Appello, la quale – come detto – aveva disposto l’aumento dell’assegno di mantenimento per la ex moglie e per la figlia, ha rigettato il ricorso dell’obbligato il quale lamentava che il giudice di merito non avesse tenuto conto della riduzione del reddito a seguito del pensionamento.

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La Cassazione osserva che, in realtà, la riduzione del reddito era stata presa in considerazione e, tuttavia, il patrimonio immobiliare dell’uomo era di consistenza tale da giustificare l’aumento disposto dai giudici di appello.

La sentenza in esame non aggiunge, in realtà, nulla di nuovo all’orientamento consolidato della giurisprudenza, che attribuisce rilievo non al solo reddito lavorativo o da pensione, ma all’intero patrimonio.

Tra l’altro, quest’ultima decisione precisa ulteriormente che la valutazione non cambia se il patrimonio dell’obbligato non produce alcun reddito, potendo l’obbligato procedere alla vendita di parte del patrimonio per far fronte alle esigenze economiche della famiglia.
Peccato, però, che i Giudici di Palazzaccio non tengano in minimo conto che vendere un immobile oggi è impresa non facile.

Dunque, nulla di nuovo sotto il sole: il mondo cambia ma il diritto – a quanto pare – non sempre segue il mondo

Questa la massima consolidata che viene riportata nella decisione: “l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e tuttavia indice di tale tenore di vita può essere l’ attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi”(Federica Bodini).