Commissione Tributaria Regionale Bari, sez. Lecce, sentenza 13.02.2014 n.360/23/14
La sentenza in oggetto ha affrontato il caso della legittimità dell’iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia su dei beni immobili facenti parte di un fondo patrimoniale.
Il coniuge contribuente, in sua difesa, produceva l’estratto del certificato di matrimonio dal quale si evinceva la data della stipula dell’atto notarile, avente ad oggetto la costituzione del fondo patrimoniale.
I Giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso del contribuente sostenendo che: “in esso non è indicata alcuna data certa in ordine alla avvenuta annotazione della costituzione del fondo patrimoniale. Il detto estratto riporta semplicemente la data del 2006, ovvero la data della stipula del fondo patrimoniale e la data del 2008, che se rappresentasse la data di annotazione del fondo, comproverebbe la legittimità dell’iscrizione ipotecaria essendo stata effettuata prima di essa annotazione”.
I Giudici di secondo grado hanno confermato la decisione di primo grado, rigettando il ricorso in quanto: “manca la data di annotazione a margine dell’atto di matrimonio e per tale (sola) regione la costituzione del fondo patrimoniale non può essere validamente opposta nei confronti di Equitalia, con la conseguenza che la operata iscrizione ipotecaria deve ritenersi del tutto legittima” (Federica Bodini).