Aggiornamento del 16 agosto 2022
La legge italiana, tradizionalmente, non ha riservato considerazione al rapporto tra nonni e nipoti.
Eppure sappiamo bene quanto i nonni siano importanti: ripensiamo per un attimo alla nostra infanzia per comprendere la pienezza di significato della presenza di un nonno.
E constatiamo, ogni giorno, come i genitori si avvalgano della collaborazione dei nonni nell’accudimento e cura dei figli.
A dire il vero, una norma dedicata ai nonni è sempre stata presente nel codice civile. Si tratta dell’art. 148 c.c. che attribuisce ai nonni l’obbligo di sopperire alle mancanze di risorse dei propri figli nel provvedere al mantenimento dei nipoti; ma questa disposizione si occupa esclusivamente della cura materiale.
Il problema è, invece, quello di assicurare la continuità del rapporto di frequentazione allorquando i genitori si separano.
È, infatti, frequente che tra i genitori separati si creino conflitti poichè uno di questi cerca di ostacolare il rapporto tra nonni e nipoti.
Nel silenzio della legge, già in passato i giudici affermarono che “il genitore che esercita la potestà deve mantenere vivo nei figli l’affetto verso i nonni, e non può impedire loro arbitrariamente di frequentarli” (T.M. Torino 11.5.1988).
Il primo riconoscimento del valore del rapporto tra nonni e nipoti è intervenuto nel 2006, con la riforma sull’affidamento condiviso.
Questa legge ha previsto il diritto del minore di conservare un rapporto significativo con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, quando i genitori si separino. È stata la prima volta in assoluto che la legge italiana ha dedicato attenzione al rapporto tra nonni e nipoti.
La legge riconosce il diritto del minore al rapporto con i nonni, ma non anche il diritto dei nonni ad incontrare il nipote.
Ciò nonostante, la legge del 2006 non parlava ancora di un diritto dei nonni, ma di un diritto del minore.
Per tale ragione, le sentenze successive alla riforma del 2006 hanno sottolineato che il diritto previsto dalla legge non è diritto dei nonni ma dei nipoti.
Conseguenza di questo è che i nonni non possono intervenire nelle cause di separazione dei genitori poichè non hanno un diritto proprio da far valere (così Cass. 27.12.2011 n. 28902; Trib. Milano, 25.3.2011; Trib. Min. Milano, 6.11.2009).
E perchè questo? Forse anche per evitare un surplus di attività processuale e l’ affollamento delle aule di giustizia.
Nei casi migliori, è stata riconosciuta ai nonni la possibilità di incontrare i nipoti in concomitanza degli incontri con il genitore. In pratica, la frequentazione tra nonni e nipoti è stata inglobata nella frequentazione del genitore separato (Cass. 11.8.2011 n. 17191).
Dunque, nel quadro tracciato dalla riforma del 2006, i nonni fanno capolino ma rimangono sullo sfondo, senza possibilità di svolgere un ruolo attivo, di farsi promotori della tutela del loro rapporto con i nipoti.
La volontà del minore è rilevante?
Si è poi cominciato ad ascoltare i minori, e questa è una novità positiva, ma succedono cose strane: se il bambino dice “non voglio vedere i nonni” , questa sua volontà viene recepita acriticamente dal giudice e il rapporto con i nonni resta privo di tutela.
E questo succede anche se al giudice risulta chiaro che il bambino ha detto questo per un conflitto di lealtà con il genitore ostacolante (come è successo con Trib. Bari, 16.7.2008).
Finalmente, nel 2012/13 nasce il diritto dei nonni al rapporto con i nipoti
Un’ulteriore novità legislativa si è avuta nel 2013, ed è in vigore dal 7.2.2014.
Poichè era sotto gli occhi di tutti questo importante vuoto di tutela, il legislatore del 2012 e poi quello del 2013 hanno cercato di migliorare le cose.
Così, sulla base della delega contenuta nella legge n. 219/2012 che aveva incaricato il Governo di prevedere la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori, il D. Lgs. n. 154/2013 ha introdotto una disposizione specifica.
Si tratta dell’art. 317 bis c.c. (che prima parlava di altro) e che adesso consacra il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti.
E’ la prima volta che si afferma esplicitamente questo, e lo si fa dentro il codice civile.
Tutto a posto, dunque? Possiamo dirci soddisfatti?
Per rispondere, consideriamo il testo dell’art. 317 bis c.c.
L’articolo stabilisce che l‘ascendente cui è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei.
Ma – aggiunge ancora la norma – che i provvedimenti che i nonni potranno invocare devono essere “nell’ esclusivo interesse del minore”.
L’insidia
Ora, non può non notarsi in questo passaggio un’insidia.
Il giudice, infatti, potrebbe trovarsi di fronte alla manifestazione di una volontà del minore viziata dal condizionamento esercitato sul bambino dal genitore ostacolante, e ritenere allora che il rapporto con i nonni vada escluso: ma potrà dirsi questo l’interesse del minore?Eppure, la previsione dell’art. 317 bis spiana la strada a questo possibile esito.
Per fortuna abbiamo anche decisioni luminose come Cassazione n. 5097 del 5.3.2014: la prima sezione civile ha stabilito che in caso di morte di un genitore, l’altro non può impedire al figlio di frequentare gli ascendenti dello scomparso; e che, anzi, la condotta ostativa del genitore può condurre sino alla decadenza dalla responsabilità genitoriale.
La salvaguardia del rapporto tra nonni e nipoti da parte della CEDU.
Negli anni più recenti, comunque, la giurisprudenza italiana ha dovuto adeguarsi all’orientamento espresso dalla Corte Europea di Giustizia. La Corte europea è, infatti, intervenuta più volte; ed ha chiarito che il rapporto affettivo instauratosi tra nonni e nipote va tutelato come “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo (Corte europea diritti dell’uomo, 05/03/2019, n.38201).
Nel 2021, poi, la CEDU ha sanzionato lo Stato Italiano per la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, relativo al diritto al rispetto della vita familiare. I giudici italiani non avevano, infatti, adottato le misure idonee a garantire il legame tra nonna e nipote. Nel caso di specie, si trattava di una minore, che viveva con sua nonna, ma era stata da questa allontanata e data in affidamento. Le autorità nazionali, nonostante la decisione favorevole del tribunale per i minorenni, erano rimaste inerti, non assicurando alla nonna il diritto di visita (Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 14/01/2021, n.21052).
La Cassazione tutela anche il rapporto tra coniuge o convivente dei nonni e i nipoti.
E, anzi, da ultimo, la Cassazione ha esteso il diritto anche alle persone conviventi con i nonni.
Più precisamente, con sentenza del 25/07/2018, n.19780, la Cassazione ha affermato che il diritto dei nonni di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, non va riconosciuto ai soli nonni ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psico-fisico.
Se c’è impedimento al rapporto, va nominato un curatore speciale al minore
La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che nei casi di genitore ostacolante si crea un conflitto di interessi tra il minore e il genitore. Pertanto, il giudice deve nominare un curatore speciale al minore, per tutelarne l’interesse.
Quali i possibili rimedi, allora?
Il giudice non deve perdere tempo con incarichi ai Servizi Sociali che si annunciano lunghi e inconcludenti.
E’ il giudice che deve decidere e deve dire chiaro e tondo: da domani questo bambino incontrerà i nonni nel tal luogo con queste modalità: a, b, c.
E deve deciderlo subito questo, appena dopo avere sentito le parti.
Se c’è bisogno di una CTU questa va disposta non dopo mesi e anni, che i figli nel frattempo crescono e continuano a subire i condizionamenti. E lo stesso vale per l’ascolto del minore: inutile farlo quando i buoi sono già scappati dalla stalla.
Per i casi più gravi poi ci sono le misure sanzionatorie, come il 709 ter o come il 614 bis che meriterebbero di essere trasferite dalla carta ad un piano di applicazione concreta.