(Cassazione ord. 24/02/2014 n. 4304)
Ai sensi dell’art. 64, lett. a), l. n. 218/1995, la competenza internazionale del giudice straniero dovrà essere accertata e stabilita seguendo i principi che determinano la competenza giurisdizionale del giudice italiano in casi analoghi nei confronti dello straniero: tra questi criteri si deve ricomprendere il luogo di celebrazione del matrimonio.
Questo è quanto ha ribadito la Suprema Corte, confermando la decisione della Corte d’Appello milanese la quale dichiarava efficace in Italia la sentenza di divorzio emessa da un giudice siriano.
La vicenda in questione riguardava due coniugi, entrambi in possesso di doppia cittadinanza, italiana e siriana che, dopo aver celebrato il matrimonio in Siria, decidevano di separarsi, radicando tale procedimento in Italia.
Pendente il giudizio di separazione in Italia, interveniva tra i coniugi sentenza di divorzio emessa da un Tribunale siriano.
Seguiva quindi un procedimento di riconoscimento di sentenza straniera, nel quale la Corte d’Appello di Milano dichiarava l’efficacia della predetta sentenza, emessa dal giudice siriano.
La moglie ricorreva, dunque, in Cassazione.
Gli ermellini, respingendo il ricorso, affermavano che “questa Corte (Cass. N. 10378 del 2004; 13556 del 2012) ha avuto modo di precisare che, ai sensi, dell’art. 64 lett. A) L. 218/95, la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall’art. 32 medesima legge. Nella specie, è pacifico che il matrimonio tra le parti fu celebrato in Siria e che entrambi i coniugi hanno cittadinanza siriana, oltre che italiana. Non rileva la pendenza di un procedimento di separazione, necessariamente differente ed autonomo rispetto a quello di divorzio anche con riferimento all’elemento temporale considerato.
Quanto al mancato riferimento alla posizione dei figli minori, ciò non si pone in contrasto con l’ordine pubblico: anche l’ordinamento italiano conosce sentenze, seppur non definitive, che pronunciano sulla separazione o sul divorzio, senza alcun riferimento ai figli. È evidente che fino ad una pronuncia sui figli, in regime di divorzio, rimarranno in vigore le regole assunte in sede di separazione , come da sentenza del giudice italiano. Nulla vieta che i coniugi possano adire il giudice siriano o quello italiano per una diversa regolamentazione“.
(Federico Tufano)