(Cass. Pen., sez. V, 9 gennaio 2014 n. 585)
La Corte di Cassazione ci ricorda che leggere la corrispondenza altrui è reato, anche se dell’ex coniuge.
Il caso vede protagonista una donna che dopo aver aperto una busta indirizzata al marito ex convivente, e dopo aver letto la corrispondenza contenente dati bancari, ne ha fatto uso durante il procedimento di separazione giudiziale.
Alla signora veniva dunque contestata la condotta di indebita utilizzazione di corrispondenza sottratta al destinatario e distratta a fini diversi.
La Suprema Corte ha, dunque, stabilito che “integra la condotta di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all’art. 616 c.p., comma 2, la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l’unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che ex art. 210 c.p.c., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all’altra parte o ad un terzo, l’esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo”.
(Federica Bodini)