Perde l’assegnazione il genitore che vive nella seconda casa

Scritto il 12 Febbraio 2014 in Dc-Separazione e divorzio

(Cass., sez. I°, n. 2952/2014)

 Interessante il caso giunto innanzi alla Suprema Corte, riguardante la revoca dell’assegnazione dell’immobile adibito a casa coniugale in sede di giudizio relativo alle statuizioni consequenziali alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il caso in questione vede l’ex moglie presentare ricorso innanzi alla Cassazione, dolendosi del fatto che la Corte d’Appello avesse confermato la revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

I giudici di secondo grado, alla luce delle complessive emergenze istruttorie, avevano infatti affermato che la revoca della casa familiare era stata determinata dall’avvenuto trasferimento dell’ex moglie, unitamente ai figli, presso un immobile sito in una località balneare. Dalla testimonianza di uno dei figli rilevava anche come la madre avesse trasferito tutti i loro effetti personali presso tale nuova abitazione, in quanto preferita dall’ex moglie. Nonostante il rilascio dell’immobile di proprietà della sorella del marito, la signora perdurava nel suo soggiorno presso la località marittima, trasferendosi in un appartamento più piccolo in comproprietà con il figlio maggiore (ma non autosufficiente).

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Nel ricorso in Cassazione, la madre affermava di non aver mai abbandonato l’ex abitazione coniugale situata in città in favore di quella destinata alle vacanze, persistendo nella prima il centro degli interessi e di aggregazione della vita familiare.

La Suprema Corte rigettava il ricorso, affermando che il motivo di gravame, pur prospettato come vizio di violazione di legge, nascondeva in realtà una richiesta di riesame valutativo delle prove, non consentito, in quando non spettante alla suddetta Corte di legittimità. Gli ermellini rilevavano, in ogni caso, come la Corte d’Appello avesse adeguatamente giustificato la propria ricostruzione probatoria e la conclusione finale, centrando e basando la decisione sulla volontarietà della scelta del mutamento di abitazione familiare da parte della ricorrente.

Questa interessante risoluzione del caso specifico offerta dalla Corte D’Appello, sulla quale la Cassazione è intervenuta solamente a latere, appare comunque degna di essere riportata e commentata. (Federico Tufano)