Di fatto il nostro ordinamento individua differenti tipologie di danno risarcibile, a seconda del genere di pregiudizio arrecato dall’ illecito. Per schematizzare possiamo individuare due categorie principali:
1) il danno patrimoniale, che può essere un danno emergente, la perdita subita, o un lucro cessante, il mancato guadagno.
Rientrano in questa categoria, per esempio:
- danni provocati da inadempimento contrattuale
- danni da infortunio o da sinistro stradale
- invalidazione arrecata da malpractice medica
- inadempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge o dei figli
2) il danno non patrimoniale, che include tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona.
Si distingue, pertanto:
- danno biologico
- danno morale
- danno esistenziale
La risarcibilità dei danni subiti differisce da caso a caso, e spesso è possibile ottenere un risarcimento per tutte le voci indicate.
Le situazioni da cui può derivare un danno risarcibile di natura non patrimoniale sono molteplici. Si possono indicare a titolo esemplificativo i seguenti ambiti:
- famiglia
- lavoro (mobbing, demansionamento, licenziamento illegittimo)
- errore medico
- diffamazione (anche a mezzo stampa)
- infortunistica
- vacanza rovinata, sport e tempo libero
- banche e pubblica amministrazione
- giustizia
- inadempimento contrattuale