La nuova misura di protezione

Scritto il 15 Febbraio 2013 in Amministrazione di Sostegno

Questi, in estrema sintesi, i tratti peculiari della nuova misura di protezione:

1. flessibilità: è un tipo di risposta modellabile a seconda delle esigenze specifiche della persona

2. ampiezza del target di potenziali destinatari:

– disabili psichici non necessariamente gravi

– persone affette da forme di invalidità fisica

–  anziani non più autonomi o non del tutto autonomi

– portatori di un disturbo sensoriale (sordomuti, non vedenti, affetti da balbuzie)

– tossicodipendenti

– analfabeti

 

3. estrema ampiezza delle tipologie di atti/attività che il giudice tutelare può affidare all’amministratore di sostegno:

– atti di natura patrimoniale (contratti, testamento, accettazione di eredità e legati, gestione del patrimonio immobiliare, gestione del conto corrente, convenzioni matrimoniali)

– atti personali (separazione, divorzio, riconoscimento del figlio naturale, etc.)

– atti di natura sanitaria (prestazione/negazione del consenso informato per cure mediche)

– atti semplici o complessi, attinenti a qualsivoglia sfera esistenziale della persona (per es. riscossione della pensione, pagamenti, presentazione della dichiarazione dei redditi, partecipazione alle assemblee condominiali, iniziative giudiziarie, etc.)

 

 

  • Consulenza legale online con lo Studio Legale Rita Rossi

 

 

4. limitazione della capacità d’agire generalmente minima, salvo che in casi particolari: viene valorizzata la possibilità del beneficiario di porre in essere a sua volta gli atti della vita quotidiana

5. il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno è tendenzialmente snello e (almeno sulla carta) di conclusione rapida. Centrale è il ruolo del giudice tutelare.

6. il ricorso può essere presentato da vari soggetti:

– l’interessato stesso

–  il tutore dell’interdetto

–  il curatore dell’inabilitato

–  i familiari, compreso il convivente

–  i servizi socio-sanitari (che anzi hanno un obbligo specifico)

–  il pubblico ministero, su segnalazione

7. amministratore di sostegno sarà tendenzialmente un familiare – salvo quando una disponibilità del genere manchi – oppure, allorché il giudice tutelare ritenga opportuno rivolgersi ad altre persone: amici, conoscenti, soggetti del volontariato, avvocati e commercialisti, e così via.

Lo Studio mette a disposizione un servizio di consulenza legale e di assistenza qualificata per il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno e per la revoca dell’interdizione e dall’inabilitazione.