Questi, in estrema sintesi, i tratti peculiari della nuova misura di protezione:
1. flessibilità: è un tipo di risposta modellabile a seconda delle esigenze specifiche della persona
2. ampiezza del target di potenziali destinatari:
– disabili psichici non necessariamente gravi
– persone affette da forme di invalidità fisica
– anziani non più autonomi o non del tutto autonomi
– portatori di un disturbo sensoriale (sordomuti, non vedenti, affetti da balbuzie)
– tossicodipendenti
– analfabeti
3. estrema ampiezza delle tipologie di atti/attività che il giudice tutelare può affidare all’amministratore di sostegno:
– atti di natura patrimoniale (contratti, testamento, accettazione di eredità e legati, gestione del patrimonio immobiliare, gestione del conto corrente, convenzioni matrimoniali)
– atti personali (separazione, divorzio, riconoscimento del figlio naturale, etc.)
– atti di natura sanitaria (prestazione/negazione del consenso informato per cure mediche)
– atti semplici o complessi, attinenti a qualsivoglia sfera esistenziale della persona (per es. riscossione della pensione, pagamenti, presentazione della dichiarazione dei redditi, partecipazione alle assemblee condominiali, iniziative giudiziarie, etc.)
4. limitazione della capacità d’agire generalmente minima, salvo che in casi particolari: viene valorizzata la possibilità del beneficiario di porre in essere a sua volta gli atti della vita quotidiana
5. il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno è tendenzialmente snello e (almeno sulla carta) di conclusione rapida. Centrale è il ruolo del giudice tutelare.
6. il ricorso può essere presentato da vari soggetti:
– l’interessato stesso
– il tutore dell’interdetto
– il curatore dell’inabilitato
– i familiari, compreso il convivente
– i servizi socio-sanitari (che anzi hanno un obbligo specifico)
– il pubblico ministero, su segnalazione
7. amministratore di sostegno sarà tendenzialmente un familiare – salvo quando una disponibilità del genere manchi – oppure, allorché il giudice tutelare ritenga opportuno rivolgersi ad altre persone: amici, conoscenti, soggetti del volontariato, avvocati e commercialisti, e così via.
Lo Studio mette a disposizione un servizio di consulenza legale e di assistenza qualificata per il procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno e per la revoca dell’interdizione e dall’inabilitazione.