Interdizione? Mai se possibile

Scritto il 16 Marzo 2009 in Amministrazione di Sostegno Dc-Interdizione e Inabilitazione

“Contrariamente alle richieste del Pubblico Ministero (e all’orientamento del Giudice Tutelare di Legnano, che ha rigettato l’originaria richiesta svolta dai servizi sanitari territoriali di nomina di Amministratore di

Sostegno in favore di XXX), ritiene il Collegio sufficiente e adeguata misura di protezione nei confronti della convenuta la nomina in suo favore di Amministratore di Sostegno che, ai sensi degli artt.404 e 405 c.c., l’affianchi con modalità di rappresentanza nel compimento di quegli atti di gestione personale e patrimoniale che la stessa si mostri impossibilitata a compiere autonomamente.

La misura di protezione dell’Amministrazione di Sostegno, rivolta a chi si trovi, per effetto di infermità ovvero menomazione fisica o psichica… nell’impossibilità anche parziale o temporanea di attendere ai propri interessi, viene invero proposta dall’ordinamento (a seguito della riforma di cui alla L.9.1.04 n.6) quale intervento da privilegiare rispetto a una possibile pronuncia d’interdizione, da intendersi quale forma di tutela residuale, necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente solo quando l’amministrazione di sostegno si riveli misura inidonea a realizzare la piena tutela del soggetto.

Tale principio si ricava dal combinato disposto degli artt. 413 comma 4 e 414 c.c., norme dettate nel rispetto di una finalità che il legislatore ha ritenuto di esplicitare all’art.1 della legge di riforma in oggetto, secondo cui si deve tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.