L’interdizione va esclusa se la mancanza di autonomia può essere presidiata dall’Ads

Scritto il 16 Febbraio 2009 in Amministrazione di Sostegno Dc-Interdizione e Inabilitazione

Qualora la carenza di autonomia della persona possa essere adeguatamente fronteggiata dall’AdS, la domanda di interdizione va rigettata.

Questo il cardine della sentenza del Tribunale di Bologna oggetto di attenzione.

Una decisione che si mostra saggiamente aperta, benevola.

Una pronuncia che mostra di comprendere perfettamente  la ratio dell’istituto dell’ADS.

La vicenda trova origine in una disagiata situazione familiare, segnata dal disturbo schizoaffettivo maniacale dell’interessato complicato da un sopravvenuto tumore, che riduce ulteriormente le capacità relazionali di quest’ultimo, compromettendo anche le sue capacità di comunicazione.

Contrariamente alla tesi del PM, il quale adduceva, a sostegno, l’incapacità del convenuto di provvedere autonomamente ai propri interessi, alla gestione economico/ patrimoniale oltreché l’incapacità di occuparsi della madre, collocata in casa di riposo,  il Collegio bolognese ha, avvedutamente, ritenuto la domanda stessa infondata; e ciò in quanto le capacità relazionali del malato non risultavano eccessivamente compromesse, residuandone una discreta capacità di interagire, quale emersa in sede di udienza.

E, soprattutto, il Collegio bolognese sottolinea la necessità di compiere un attento esame della fattispecie concreta, per valutare l’opportunità e l’adeguatezza delle misure di protezione offerte dall’ordinamento.
Il criterio per applicare l’una o l’altra delle misure di protezione – osservano i giudici –  non è rappresentato dalla gravità o dalla natura dell’infermità psichica.

Ciò rende di per sé l’AdS applicabile anche in presenza di una totale e definitiva impossibilità di provvedere ai propri interessi.

L’interdizione può essere applicata solo se necessaria ad assicurare un’adeguata protezione della persona: il giudizio di adeguatezza implica pertanto un raffronto tra misura di protezione e interessi da tutelare, bisogni da soddisfare.

Nella fattispecie in esame, sottolinea il Collegio, il convenuto, già adeguatamente assistito sotto l’aspetto personale, (al momento vive presso una casa di riposo) dal punto di vista della gestione del patrimonio può tranquillamente essere protetto dal rischio che altri possano approfittare della sua condizione mediante la nomina di un amministratore di sostegno e, sotto questo profilo, l’interdizione non assicurerebbe nulla di più rispetto alla misura dell’AdS.

 Rigettando la domanda di interdizione, il Tribunale evita, così, una soluzione inutilmente avvilente e mortificante per la persona, privilegiando l’applicazione di uno strumento – l’AdS appunto –  perfettamente idoneo a fornire una protezione commisurata alle concrete esigenze di protezione e, ormai meno invasiva.