Separazione personale tramite l’Amministratore di sostegno: si può? E’ possibile cioè incaricare l’amministratore di sostegno del compito di domandare e definire la separazione personale del beneficiario, in via consensuale o giudiziale?
Questo recente decreto cagliaritano si pone nel solco dell’orientamento prevalente, così in dottrina come in giurisprudenza, favorevole alla possibilità di affidare all’amministratore di sostegno compiti di rappresentanza per il compimento di atti personali, tra cui la separazione e il divorzio.
Sia consentito rinviare a quanto osservato in Cendon e Rossi, “Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche”, t. I, 275 ss. (Torino, Utet, 2009, collana “Sistemi Giuridici”); ed, in particolare al rilievo della cura personae quale nodo centrale dell’incarico di amministrazione, ovverossia quale filo conduttore dei compiti che il vicario è chiamato a svolgere.
E ciò in quanto il baricentro del sistema di protezione di cui agli artt. 404 ss. c.c. non è più costituito dalla salvaguardia dei soli interessi economico-patrimoniali, quanto piuttosto e in via prevalente dagli interessi personali.
Il decreto sardo richiama, mostrando con ciò di ben conoscere gli orientamenti in materia, la paradigmatica pronuncia modenese dell’ottobre 2007, che ha messo così bene in luce la possibilità di delegare all’ads la manifestazione di volontà dell’interessato in ordine a fondamentali scelte di vita.
La decisione in esame riforma, così, il precedente decreto negativo del g.t. di Carbonia il quale aveva negato all’amministratrice di sostegno di una giovane donna invalida l’autorizzazione a presentare in suo nome e per suo conto ricorso per separazione personale.
Particolarmente accurato – come risulta dalla motivazione – è il vaglio degli elementi probatori, univoci nel confermare l’intenzione della beneficiaria, già espressa risolutamente in passato (quando ancora stava bene) di volersi separare dal marito.