Equa indennità all’Ads

Scritto il 13 Gennaio 2010 in DC-Amministratore di sostegno (compiti)

Con una pronuncia attenta e minuziosa, il Tribunale di Modena si sofferma sulla natura e sulle peculiarità del decreto di liquidazione all’equa indennità spettante all’AdS.

 Ribadito che la ratio dell’equa indennità in favore dell’AdS va ravvisata nell’opportunità di corrispondere all’AdS un indennizzo modulato sulle esigenze di cura/tutela, nonché sulle difficoltà o la durata dell’incarico, o l’entità del patrimonio, il giudice di Modena si allinea alla consolidata giurisprudenza di legittimità, sottolineando la natura decisoria del provvedimento di liquidazione dell’indennità.

Anche se reso con la forma del decreto in esito ad un procedimento in Camera di Consiglio, infatti, il provvedimento attiene a diritti soggettivi, quali i crediti discendenti dalla funzione tutelare e statuisce su di essi.

Rilevato il contenuto decisorio del provvedimento in esame, viene confermata altresì la sua attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, qualora non impugnato con apposito rimedio. Differentemente rispetto agli altri provvedimenti di volontaria giurisdizione, infatti, non è modificabile o revocabile in ogni momento.

Avverso detto decreto è esperibile reclamo innanzi al giudice superiore, il che rende inammissibile – malgrado il carattere decisorio del provvedimento stesso – il ricorso per cassazione prima che sia stato proposto il rimedio appositamente previsto.

Da tali considerazioni deriva ulteriormente che il ricorso per decreto ingiuntivo per la condanna al pagamento delle somme non corrisposte, rappresenta una vana e inutile duplicazione di un titolo esecutivo, atteso che lo stesso decreto di liquidazione, laddove sia passato in giudicato e non sia più reclamabile, costituisce un provvedimento a carattere decisorio suscettibile di essere utilizzato come titolo esecutivo.