Il g.t. riduce i compiti dell’Ads

Scritto il 04 Maggio 2009 in Amministrazione di Sostegno DC-Amministratore di sostegno (compiti)

Con decreto dell’ 1 aprile 2008, il g.t. di Milano nominava un amministratore di sostegno ad un giovane, affetto da disturbo della personalità paranoide e narcisistico con tratti antisociali.Alla base della fattispecie si poneva un complesso quadro familiare, connotato da forti tensioni e difficili, se non addirittura inesistenti, rapporti di convivenza tra l’amministrato e i genitori, i quali, pertanto, avevano avanzato domanda di istituzione di ADS nell’interesse del figlio.

Lamentavano i genitori una condizione di assoluta mancanza di dialogo e di isolamento del figlio e confermavano la volontà di aiutarlo, mentre quest’ultimo si opponeva fermamente all’attivazione della misura di protezione nei suoi confronti.

 

La misura era tuttavia attivata, e il g.t. conferiva al nominato amministratore di sostegno (un avvocato) ampi poteri a tempo indeterminato, consistenti, nello specifico, in compiti di rappresentanza in ordine sia ai rapporti con la P.A. ed enti previdenziali o assistenziali, sia a quelli con le autorità sanitarie, questi ultimi al fine di indurre il beneficiario a seguire un percorso terapeutico idoneo.

Particolare attenzione era inoltre rivolta, nel decreto istitutivo, all’attuazione di un inserimento lavorativo, anche temporaneo, dell’amministrato, nonché alla concretizzazione di una sua autonomia economica.

Nell’ambito del procedimento così instaurato, il beneficiario chiedeva la revoca della misura di protezione, per insussistenza dei presupposti che ne giustificavano l’attivazione.

A fondamento del ricorso egli asseriva di essere una persona autonoma, in grado di gestirsi senza sostegni.

Il ricorrente avanzava, altresì, domanda subordinata di modifica dei compiti e poteri attribuiti all’AdS, con revoca di quelli di rappresentanza in favore di compiti di assistenza, certamente più morbidi e conformi ai concreti propri bisogni.

Valutate tali considerazioni, il g.t. riteneva di accogliere tale ultima istanza, riducendo i compiti dell’amministratore di sostegno, considerato anche che “nel corso dell’anno il X.Y. risulta aver lavorato ed aver accettato di andare a vivere nella casa di V. messa a disposizione dai suoi genitori. Tali comportamenti dimostrano che il X.Y. conserva una forma di autonomia e capacità di gestione, almeno sotto il profilo patrimoniale. Pertanto, alla luce di tale capacità e anche allo scopo di far comprendere al beneficiario che l’istituto dell’ADS è in suo favore e non in suo danno, si ritiene opportuno accogliere la domanda di riduzione dei poteri dell’amministratore di sostegno, conservando solo i poteri che permettano all’amministratore di sostegno di comprendere, attraverso contatti con le autorità sanitarie, quali siano le esigenze terapeutiche del X.Y.; di sostenerlo nella decisione dell’avvio di un eventuale programma terapeutico, di conoscere quale sia la sua situazione patrimoniale, per valutare eventuali protezioni”. (Sonia Anzivino)

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