Designanzione anticipata dell’Ads per il no alle emotrasfusioni

Scritto il 16 Settembre 2009 in Amministrazione di Sostegno DC-Amministratore di sostegno (compiti)

Prosegue – da parte della giurisprudenza emiliana – la linea della valorizzazione della volontà dell’interessato, riguardo alle scelte in campo sanitario e bioetico.

Più d’una le applicazioni, specie degli ultimi mesi, provenienti dai giudici tutelari di Bologna e di Modena (per citarne alcune: Trib. Bologna, 4 giugno 2008; Trib. Modena, 13 maggio 2008)

La fattispecie da ultimo decisa non è nuova, riferendosi al rifiuto di emotrasfusioni da parte di un testimone di Geova; si tratta – come ormai noto – di situazione venuta alla ribalta più d’una volta, in questi anni, e affrontata, una prima volta, dal g.t. romano, con decreto del 20 dicembre 2005.

La particolarità riscontrabile in essa è data dall’atteggiamento diversificato assunto dai tre figli dell’interessata, rispetto alle volontà anticipate da questa espresse.

L’anziana donna, la quale – al momento della presentazione del ricorso per la nomina dell’Ads – era ricoverata, in stato di delirium, per un intervento chirurgico al femore, aveva manifestato precedentemente la chiara volontà di non essere sottoposta ad emotrasfusioni; designando la figlia a farsi portavoce, all’occorrenza, di tale propria determinazione negativa.
Nessun dubbio sulla autenticità del volere della donna, dato che il tutto era stato formalizzato in un modulo sottoscritto di suo pugno, alla presenza di due testimoni, in un data precisa (il 25 settembre 2007), e – ciò che importa soprattutto evidenziare- in condizioni di piena lucidità mentale.
Non era mancato, però, il fermo dissenso dei due figli maschi, di uno in particolare, il quale insisteva – davanti al g.t. – per la sottoposizione della madre ad emotrasfusioni, se ciò fosse stato necessario.
Netta, ancora una volta, la decisione del g.t. modenese; il quale non dà peso alla circostanza che il testamento di sostegno mancasse della forma voluta dall’art. 408, 2° comma, e asseconda senza titubanze l’atto autodeterminativo dell’amministranda.

E così, la volontà della donna prende corpo grazie a questo provvedimento, che affida alla figlia prescelta l’incarico di negare il consenso a qualsiasi emotrasfusione; e ciò quand’anche detto intervento dovesse rivelarsi indispensabile per la sopravvivenza della beneficiaria.

A questo incarico, il g.t. affianca l’altro, significativo dell’attenzione scrupolosa per il momento della cura personae, di richiedere ai sanitari l’apprestamento delle cure palliative più efficaci, onde evitare ogni sofferenza alla paziente.

La durata dell’investitura è a tempo determinato, ovverosia, per il tempo necessario a compiere gli atti oggetto dell’incarico.

 

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