Come si tutela la privacy del beneficiario di amministrazione di sostegno? I giudici tutelare ci hanno pensato. E, infatti, presso taluni uffici tutelare è invalsa una prassi – tutta da approvare – volta a salvaguardare la riservatezza dei beneficiari dell’Ads.
Si tratta, precisamente, di una disposizione che il g.t. inserisce in calce al decreto istitutivo dell’AdS, con cui stabilisce che nei rapporti con i terzi, l’amministratore di sostegno dovrà comunicare esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento (quella cioè che contiene la nomina vera e propria e definisce i compiti attribuiti al vicario), e non invece la motivazione.
Ciò trova ragione del fatto che i dati sensibili spesso contenuti anche nella parte motiva del provvedimento non sono rilevanti per i terzi.
Riportiamo, a titolo esemplificativo, la formula utilizzata presso il Tribunale di Varese:
“Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, DISPONE che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati”.