Il caso deciso dal g.t. genovese si inserisce in un contesto caratterizzato da aspetti ed esigenze personali della beneficiaria da accertare non con valutazioni aprioristiche, né facendo esclusivo riferimento alle opzioni del solo amministratore di sostegno, ma mediante la verifica approfondita e scrupolosa della volontà e dei vissuti dell’interessata. Date, peraltro, le difficoltà di ascolto diretto dell’interessata, quale già sperimentato dal giudice, dovute alla condizione fisio-psichica dell’anziana donna, la decisione è nel senso di affidare la verifica ad un esperto, ma – si badi – ad un esperto che sappia indagare anche i vissuti, appunto, in una parola, i motivi reconditi dell’animo.
Pertanto, il giudice tutelare dispone la nomina di un CTU, in grado di “decodificare” correttamente non solo le affermazioni ma anche i “vissuti” della diretta interessata.
Il seguente brano della motivazione servirà a meglio chiarire:
(…)
Ritenuto che, nella situazione in esame, pur con il dovuto rispetto dei timori espressi dall’amministratore di sostegno, si reputa necessario approfondire il pensiero della beneficiaria poiché, al di là della richiesta formalizzata dalla signora Corrente, sono in gioco aspetti ed esigenze personali della signora XXX che non possono essere risolte con valutazioni aprioristiche, né facendo esclusivo riferimento alle opzioni del solo amministratore di sostegno;
Ritenuto che, in considerazioni delle difficoltà di ascolto della beneficiaria (già sperimentate da questo giudice in occasione dell’udienza del 3.4.2009), occorre fare riferimento a tale scopo ad un professionista che, per la sua formazione, sia in grado di “decodificare” correttamente non solo le affermazioni ma anche i “vissuti” della diretta interessata;
Ritenuto che, in altre parole, ad avviso del giudicante, appare opportuno il conferimento di una Ctu che, in quanto di natura “relazionale”, potrà essere affidato ad uno psicologo esperto (anche) dei problemi collegati alla disabilità il quale, approfondita la conoscenza dei principali protagonisti della procedura, potrà valutare, da un lato, il desiderio o meno della signora XXX di incontrare la signora Corrente, dall’altro, esprimere un giudizio circa la validità della volontà espressa dall’anziana, e circa l’opportuna di adottare una decisione piuttosto che un altro (fermo restando che, laddove egli ritenga necessario un approfondimento medico-legale circa l’attuale capacità di intendere e di volere della beneficiaria, con il suo consenso, potrà sottoporre la stessa ad una visita specialistica da parte di un professionista di sua fiducia);