Scritto il 30 Gennaio 2009 in Dc-Rapporti tra genitori e figli
Con questa sentenza, la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.
Si tratta, evidentemente, di un passo in avanti ulteriore nell’ assecondamento delle esigenze di protezione dei soggetti deboli e di valorizzazione dei compiti di cura familiari