Due fratelli agiati e un trust. E’ questa la situazione alla base del provvedimento che pubblichiamo.
Il fratello dell’amministrando aveva istituito un trust conferendo tutti i propri beni al trustee nominato, e ciò per assicurare a sè e al fratello Luigi (l’odierno amministrato) la conservazione del più che agiato tenore di vita di entrambi, nell’eventualità del sopravvenire di situazioni di necessità.
Venuto a mancare Vincenzo, che si era sempre occupato della cura e dell’assistenza del fratello disabile psichico, quest’ultimo aveva sospeso l’assunzione dei farmaci e la sua condizione di salute era peggiorata.
Il destinatario della misura di protezione, ora richiesta dalla cugina non convivente, risulta solo parzialmente in grado di gestire somme di denaro e necessita di sostegno per compiere atti di gestione come il pagamento di utenze, il pagamento di oneri condominiali, la remunerazione di domestici, la movimentazione di somme depositate in conto corrente.
Riguardo alla cura della persona, l’interessato necessita continua vigilanza circa il rispetto del programma terapeutico.
Queste le considerazioni alla base della valutazione positiva circa l’opportunità/necessità di attivare l’amministrazione di sostegno.
Nella situazione descritta (per tutti i particolari della fattispecie si rinvia alla lettura del testo integrale del provvedimento), il g.t. reputa l’ Amministrazione di Sostegno misura di protezione necessaria – tra l’altro -per vigilar sull’amministrazione del patrimonio dell’interessato e del trust di cui è beneficiario. Conseguentemente, all’ amministratore di sostegno, individuato in persona estranea alla famiglia per ragioni di opportunità, viene attribuito il compito di vigilare sull’operato del trustee, conservandosi, a favore del beneficiario, una libertà di spesa fino all’importo mensile di 1.500,00 euro. (r.r.)