1. Con decreto in data 5 marzo 2009, qui integralmente richiamato, l’Avv. Marco Zanasi veniva nominato amministratore di sostegno di Marina B. con l’incarico del “compimento di una approfondita analisi della situazione di vita, salute ed economica del beneficiario, analisi da condursi dall’ amministratore in stretto coordinamento con i Servizi Sociale e di Salute Mentale allo scopo di verificare se si diano i presupposti per l’opportunità di una stabile amministrazione di sostegno e, per il caso di esito positivo della verifica, rispetto a quali esigenze della persona e, sempre in tal caso, se sotto la forma dell’assistenza ovvero della rappresentanza”.
2. Con decreto in pari data il professionista veniva nominato, con l’attribuzione di identici compiti, amministratore di sostegno di Aldo G., marito della Marina B., convivente con essa insieme ai due figli maggiorenni della coppia, D. e S., in un appartamento in Modena recentemente acquistato, costituente l’unico cespite patrimoniale dell’intera famiglia e del quale proprietari i due figli con diritto di abitazione in capo ai genitori.
3. Marina B. soffre di disturbo bipolare con comportamenti maniacali; Aldo G. è affetto da disturbi della personalità; anche i due figli hanno problemi di comportamento e non lavorano; l’unica rendita dell’intera famiglia è la pensione mensile del G. di poco inferiore ad € 2.000,00; il nucleo è seguito da tempo dal Servizio Sociale e da quello di Salute Mentale; la B. ha aderito all’ipotesi di nomina di un amministatore di sostegno mentre il marito si è opposto.
4. In data 2 luglio 2009 l’amministratore ha ottemperato all’incarico demandatogli ed ha depositato articolata relazione con la quale ha esposto e chiarito che:
(a) la famiglia “G.-B. sembra vivere sostanzialmente ai margini della legalità in una situazione di evidente e caotico disagio“;
(b) la salute mentale dei componenti evidenzia turbe non clamorose ma abbastanza significative;
(c) i due coniugi (i soggetti, cioè, per i quali i Servizi richiedono l’amministrazione di sostegno) sono privi di patrimonio null’altro possedendo aldilà del diritto di abitazione dell’appartamento in cui vivono con i figli che ne sono i proprietari:
(d) la sola rendita dell’intera famiglia é rappresentata dalla pensione mensile del G., rendita di importo appena sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei quattro componenti:
(e) padre e figlio integrano le entrate con saltuarie prestazioni lavorative da imbianchini;
(f) esistono debiti per contravvenzioni stradali e omessi pagamenti di tasse automobilistiche e dei rifiuti e utenze.
5. Tracciato così il quadro della situazione, l’amministratore, dopo aver sottolineato la mancanza di concrete esigenze di un sostegno sul piano economico-patrimoniale (i coniugi, come già detto, nulla possiedono oltre la pensione del G. con cui a stento può essere mantenuta la famiglia) ma anche il sostanziale difetto della necessità di un sostegno sul piano della tutela e della cura della salute (compiti che rientrano nella sfera delle funzioni istituzionali dei Servizi coinvolti), ha concluso per la non ravvisabilità dei presupposti di legge per l’ istituzione di uno stabile regime di amministrazione di sostegno.
6. Queste conclusioni vengono condivise dal giudicante e rappresentano l’avvallo dei forti dubbi che lo indussero, all’esito della fase dell’interrogatorio della B. e dell’assunzione delle informazioni, ad assumere la decisione concretizzatasi nel decreto del 5 marzo 2009.
7. Fatta propria da questo Giudice Tutelare la valutazione di sintesi dell’amministratore secondo cui la fattispecie non si qualifica per l’esigenza di un sostegno della persona ma, più propriamente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare”, si snoda la deduzione che la fattispecie stessa esula dalla figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le relative problematiche, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale.
8. Da quanto si è venuto dicendo conseguono: inaccoglibilità dell’originario ricorso; revoca dell’amministratore nominato col decreto del 5 marzo 2009; disposizione di chiusura dell’amministrazione.
P.Q.M.
Dichiara inaccoglibile il ricorso che, per l’effetto, respinge; revoca la nomina dell’amministratore effettuata in data 5 marzo 2009; dispone la chiusura dell’amministrazione.