Stato di necessità e mancata nomina dell’Ads

Scritto il 17 Dicembre 2008 in Amministrazione di Sostegno DC-Finalità e destinatari

(G.T. Trieste, 3 luglio 2009)

Questa la massima ricavabile dal decreto che pubblichiamo:

Lo stato di necessità può prospettarsi – sotto il profilo temporale – ben prima del subentrare di una urgenza o di una emergenza clinica dovendo il sanitario valutare, secondo la migliore scienza e prassi medica, quale intervento eseguire avuto riguardo anche a prospettive globali di cura del paziente. Lo stato di necessità, così considerato, consente di prescindere dal consenso informato del paziente, e impone al medico di eseguire sul paziente e per il paziente, incapace di esprimere il proprio consenso, ogni trattamento sanitario utile e necessario, in modo tempestivo e adeguato, secondo la migliore scienza ed esperienza medica.

Verificandosi tale situazione, la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno inoltrata al solo fine di poter rappresentare il paziente nella prestazione del consenso informato sanitario deve essere rigettata.

 

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