Due pronunce della Cassazione (l’altra è la n. 20464 del 25 luglio) a proposito, ancora, della questione ‘difesa tecnica’.
Due sentenze concise, telegrafiche quasi, intervenute l’una pressoché di seguito all’altra, e in tutto sovrapponibili nel contenuto; ci dicono che vale, al riguardo, il principio già affermato due anni fa, con la sentenza del novembre 2006:
Il procedimento per la nomina dell’ amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure d’interdizione ed inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenersi corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’ intervento dell’ amministratore; necessita, per contro, Di detta difesa tecnica ogniqualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o no corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e di contraddittorio.