Scritto il 21 Luglio 2006 in Dc-Rapporti tra genitori e figli
La linea interpretativa oramai concordemente seguita, riguardo alla configurazione concreta dell’affido condiviso, sia dal tribunale civile di Bologna, sia dal tribunale per i minorenni dell’area emiliana è nel senso di una netta ripartizione di competenze.
E così, mentre le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio devono essere concordate tra i genitori, la gestione resta separata relativamente alle decisioni cd. ‘di ordinaria amministrazione’. Queste ultime sono di competenza dell’uno e dell’altro genitore nei rispettivi tempi di permanenza del figlio presso di sé.