Ecco, finalmente, il responso della Consulta dopo che la Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 235, primo co, n. 3 c.c., laddove tale norma subordina alla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie l’esame delle prove tecniche volte all’accertamento delle caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno del figlio.
D’ora innanzi, pertanto, l’ uomo che dubita di essere il vero padre del bambino nato in costanza di matrimonio puo’ domandarne il disconoscimento senza dover dare la prova preliminare (prova diabolica, in realtà) del tradimento.
Alla base della decisione – soprattutto- la considerazione che il progresso scientifico intervenuto consente oggi di ottenere direttamente dagli esami genetici una sicura prova dell’esclusione di paternita’. Per la Corte Costituzionale, dunque, subordinare l’accesso alle prove tecniche che, da sole, consentono di affermare se il figlio e’ nato o meno da colui che e’ considerato il padre legittimo, alla prova dell’adulterio e’ irragionevole, attesa l’ irrilevanza di quest’ultima prova al fine dell’accoglimento, nel merito, della domanda proposta”.
La norma eliminata, inoltre – così pure si legge nella sentenza – “si risolve in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 della Costituzione. E ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status e alla identità biologica (sentenza n. 50 del 2006)”.