Giovane prossima alla maggiore età e contrasto con i genitori: no alla collocazione etero-familiare

Scritto il 24 Giugno 2010 in Dc-Adozione e Affidamento

L’ art. 403 prevede l’ intervento autoritativo della pubblica autorità, e per essa dei servizi sociali, nei casi seguenti:
– allorchè il minore risulti abbandonato moralmente o materialmente,
– nel caso in cui sia collocato in ambienti insalubri o pericolosi
– nel caso in cui i genitori siano, per varie ragioni, incapaci di educarlo.

L’ art. 333 c.c. – a sua volta – richiede, per essere applicato, che vi sia un rischio di pregiudizio imminente e irreparabile.
Dati questi presupposti, si potrà allora mettere in campo un affidamento al servizio sociale e la collocazione in ambito comunitario, di un’adolescente quasi maggiorenne ? solo perché la stessa abbia concepito un figlio con un ragazzo malvisto dai genitori, temendosi, di conseguenza, l’induzione all’aborto da parte di questi?

La risposta – rispettosa della oramai quasi piena capacità d’agire dell’interessata – è in questo recente provvedimento bolognese (Trib. MIn., 24 giugno 2010, pres. rel. Stanzani).
Non luogo a provvedere sul ricorso della locale procura minorile; il chè non significa negare tutela, quanto piuttosto rammentare che a seguita la strada più morbida e utile di un intervento volto a ristabilire un equilibrio emozionale all’interno della famiglia.

 

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