L’audizione del minore va evitata se può provocare traumi

Scritto il 22 Maggio 2009 in Dc-Adozione e Affidamento

Il bambino è adottabile? Il giudice può deciderlo anche facendo a meno di sentire l’interessato, quando il minore ha meno di dodici anni. Nel giudizio sullo stato di adottabilità l’audizione si può escludere se si ritiene che convocare il piccolo davanti al magistrato potrebbe esporlo inutilmente a nuovi traumi: in quel caso è l’Asl che può dar voce alle istanze dell’interessato, attraverso le relazioni dei servizi sociali che curano l’assistenza del bambino. Lo precisa la sentenza 11910/09, emessa dalla prima sezione civile della Cassazione.

Cautela fondata. Confermato, nella specie, lo stato di adottabilità di due bambine. Sullo sfondo una storia d’infanzia negata in una famiglia difficile: lui, pregiudicato e manesco, chiede un ricongiungimento familiare impossibile anche per il suo (frequente) stato di detenzione; lei, straniera “deportata” in Italia da un clan che la costringeva a prostituirsi, abbandona la casa famiglia dove è stata accolta con le figlie per aprirsi a un nuovo rapporto di coppia. Risultato: non fa una grinza la decisione che ha ritenuto inopportuna l’audizione delle due bambine, che all’epoca dei fatti hanno otto e cinque anni (su altre questioni procedurali cfr. Cassazione 10228/09 e 22638/08 negli arretrati 16 maggio 2009 e 17 dicembre 2008).

Valori non negoziabili. L’audizione del minore – ricordano gli “ermellini” – è necessaria solo quando l’interessato ha compiuto dodici anni (articolo 10, comma 5, della legge 184/83 nel testo riformato dalla legge 149/01). Mentre al di sotto di quella soglia di età – aggiungono – sta al giudice valutare l’opportunità di sentire o meno l’interessato in relazione alla «capacità di discernimento» del bambino. Valida, nella specie, la motivazione sulla scelta del giudice che ha “sostituito” alla viva voce delle due bambine il contenuto delle relazioni dei servizi sociali che le avevano in affidamento. La decisione risulta in linea con i principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata con la legge 176/91) e della Convenzione europea di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei bambini (ratificata con la legge 77/2003): gli accordi internazionali prevedono la possibilità di ascoltare il bambino per tutte le vicende che lo interessano, in una forma adeguata al suo livello di maturità, e sempre che questo non risulti in contrasto proprio con l’interesse superiore del minore (sull’adottabilità cfr. Cassazione 22640/08, 26371/08, 8714/08, 15001/06 negli arretrati 22 e 4 novembre 2008, 12 aprile 2008, 8 luglio 2006). (d.f.)

 

Il testo della sentenza è tratto da dirittoegiustizia.it

 

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