Reclamabilità delle decisioni provvisorie nella separazione

Scritto il 24 Ottobre 2012 in Dc-Separazione e divorzio

(App. Bologna, ord. 24 Ottobre 2012)


Si torna nuovamente a discutere della possibilità per le parti di reclamare la decisione del Presidente del Tribunale che, in sede di procedimento per separazione giudiziale, abbia stabilito i provvedimenti necessari e urgenti per regolare i rapporti tra i coniugi e la frequentazione, nonchè il mantenimento, dei figli.

Il caso concreto, oggetto dell’ordinanza sopradetta riguarda il reclamo, proposto dalla moglie, avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale con in quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati, non si assegnava la casa coniugale e si poneva a carico della moglie un onere contributivo per le due figlie (entrambe maggiorenni ma ancora studentesse), oltre il rimborso al 50% delle spese straordinarie, ponendo a carico del marito un assegno per il mantenimento della moglie di 200,00 euro.

La reclamante si doleva che in tale ordinanza, il Presidente si fosse fondato, per la determinazione degli assegni di mantenimento – a favore suo e delle figlie – sulle dichiarazioni del marito in ordine ai costi del mantenimento di una delle figlie (tralasciando peraltro di approfondire la situazione della seconda figlia e della sua possibile autosufficienza), non considerando gli elevati redditi percepiti dal marito. Chiedeva, dunque, una diversa regolamentazione dell’onere contributivo per le figlie, l’assegnazione della casa coniugale dove avrebbe vissuto con la secondogenita e un aumento dell’assegno di mantenimento previsto per la stessa.

Si costituiva il marito eccependo l’inammissibilità del reclamo, sotto il profilo di insussistenza di erroneità evidente dell’ordinanza reclamata e di mancata specificazione dei motivi del reclamo, nel merito la sua infondatezza.

La Corte rigettando il reclamo, osservava che tale provvedimento presidenziale intervenendo in una fase sommaria del giudizio (caratteristica anche dello stesso giudizio di reclamo), in cui si necessitano ulteriori approfondimenti, non appariva connotato da evidente erroneità o abnormità, non risultando dunque viziato.

Da tale decisione si evince come il mezzo previsto dall’art. 708 c.p.p. (ovverosia il reclamo avverso il provvedimento presidenziale) non ha portata generale ma soggiace a ben definiti e stringenti requisiti. La decisione del Presidente del Tribunale per poter essere modificata in sede di gravame deve risultare abnorme e completamente erronea, ossia pregiudicante degli interessi e dei diritti fondamentali delle parti in giudizio.

Questo orientamento appare dettato dalla stringente necessità di evitare situazioni di instabilità e di conflittualità eccessiva tra i coniugi, nonché necessario ad uno alleggerimento del carico di lavoro delle Corti D’Appello, dovendosi ricordare che i provvedimenti presidenziali sono caratterizzati dalla provvisorietà e dalla modificabilità. (F.T.)

Corte d’appello