L’affidamento condiviso secondo il tribunale di Campobasso – Adiantum

Scritto il 31 Maggio 2010 in Dc-Separazione e divorzio

Da tempo andiamo segnalando i capolavori giudiziari, in materia di affidamento condiviso, che molti dei nostri tribunali pubblicano in barba alla L. 54/2006.
L’obiettivo è quello di tenere viva l’attenzione ed evitare che i dati pubblicati dall’ISTAT, viziati all’origine fin dalle note metodologiche (l’indagine tiene conto del dato “formale” – condiviso sì, condiviso no), prendano il sopravvento sulla realtà dei fatti: la L. 54 non viene applicata, se non in percentuali risibili, essendo aggirata per mezzo del c.d. domicilio prevalente o privilegiato, e dal mantenimento dell’assegno anche a parità di reddito.

E’ il turno del tribunale di Campobasso, che interviene su una coppia conflittuale con figlia “in tenera età”. La bimba, in virtù della separazione, diventa “intoccabile” dal papà, il quale, a sua volta, diviene improvvisamente “incapace” di prendersi cura della bimba. Nella pratica, se fino al giorno precedente la separazione il papà cambiava il pannolino e cucinava le pappine, dal giorno successivo scatta la “sindrome della tenera età”, in base alla quale i compiti di cura, prima tranquillamente sub-appaltati al padre, tornano di imperio alla ditta appaltante (in questo caso alla mamma).
Da notare, poi, che la terminologia utilizzata è pari pari quella dell’affidamento esclusivo. In certi passaggi sembra quasi che al padre venga riservato un “programma turistico di visita” della figlia.
Ne diamo il testo, ma è la solita minestra in salsa giudiziale. (Redazione di Adiantum)

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Il tribunale, in composizione collegiale………letti gli atti costitutivi depositati dalle parti nonchè le note nei termini osserva:

che la evidente conflittualità tra i coniugi, come peraltro dicumentata in dettaglio…………., sconsiglia la gestione flessibile dell’affidamento condiviso come prevista in sede di separazione;……………..

che la predeterminazione di orari e giorni nei quali il padre potrà prelevare o tenere con sè la piccola potrà certamente aiutare le parti nella gestione dell’affidamento della minore che non deve essere strumentalmente utilizzata per acuire il contrasto esistente tra i genitori circa i tempi e i modi di attuazione del diritto di vista del padre;

che appare opportuno a tal fine prevedere il seguente programma: la minore conserverà domicilio privilegiato presso la madre attesa la sua tenerà età; il padre potrà visitare e tenere con sè la piccola il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30, nonchè il primo e terzo fine settimana del mese, dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della Domenica; 7 giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni,…………………………….., 3 giorni nel periodo pasquale,…………………………….; 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concondarsi preventivamente con la madre …………………

che non sono emersi elementi idonei a ritenere fondate le reproche richieste di affidamento esclusivo ed aumento dell’assegno di mantenimento in essere che allo stato deve rimanere invariato;…………….

PQM

Rigetta la richiesta di affidamento esclusivo e di eliminazione del mantenimento in favore della piccola avanzate dal xxxxxxxxxx;

rigetta la domanda di aumento dell’assegno avanzata dalla xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

dispone che il programma di visita sisvolga nel seguente modo: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30, nonchè il primo e terzo fine settimana del mese, dalle 16.00 del sabato alle 20.00 della Domenica; 7 giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni,…………………………….., 3 giorni nel periodo pasquale,…………………………….; 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concondarsi preventivamente con la madre …………………