Scritto il 30 Marzo 2010 in Dc-Separazione e divorzio
C’è possibilità di rimediare a provvedimenti assunti dal presidente del tribunale nella prima udienza del giudizio di separazione, allorchè gli stessi si rivelino inadeguati rispetto alla situazione familiare?
L’ordinamento offre due tipi di risposte: il reclamo alla corte d’appello e la domanda di modifica da proporsi al giudice istruttore.
Stabilire quale dei due rimedi sia possibile e utile esperire in concreto dipenderà dalla verifica dei presupposti che legittimano, secondo la legge, la messa in campo dell’uno o dell’altro.
Questa ordinanza del tribunale di Lamezia Terme affronta la questione, indicando le differenti condizioni di attivabilità dei due generi di risposte. (r.r.)