Nel regime ante-riforma, un provvedimento del genere di quello che pubblichiamo sarebbe stato considerato irriverente, blasfemo nei confronti di un assetto ben consolidato circa la regolamentazione degli obblighi di mantenimento della prole, tra genitori separati.
In pratica, nessun giudice avrebbe osato mostrare indulgenza verso un padre inadempiente all’obbligo di mantenimento; e ciò neppure in presenza delle condizioni di cui alla fattispecie esaminata dal giudice pinerolese.
Non importava, infatti, che il figlio adolescente avesse deciso di voler vivere presso il padre, e che di fatto si fosse trasferito presso di lui; occorreva, per esonerare il genitore dall’obbligo di corrispondere all’altro il contributo per il figlio, il sopravvenire di un’autorizzazione giudiziale, ovverossia di una decisione di modifica delle condizioni di separazione che ratificasse, appunto, la nuova situazione di fatto, revocando l’obbligo di corresponsione.
Forse, ancora oggi, provvedimenti come quello in esame appaiono poco ortodossi, dato che – nonostante il provvedimento intermedio (nel giudizio di modifica) avesse ratificato la nuova condizione abitativa del minore, nulla era stato deciso riguardo agli obblighi economici.
Ciò che insegna, in definitiva ed in modo apprezzabile questo provvedimento, è che bisogna guardare alla sostanza delle cose, facendo in modo, il più possibile, che le scelte del giudice siano coerenti con la realtà in atto.