La questione giuridica analizzata dalla S.C. in questa sentenza verte sulla spettanza dell’assegno divorzile per l’ex moglie economicamente autosufficiente.
In particolare, la ricorrente lamentava la mancata comparazione, da parte dei giudici di merito, tra la propria effettiva condizione economica e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Cassazione, accogliendo tale rilievo, afferma che la decisione circa la spettanza dell’assegno divorzile deve essere sorretta dal confronto tra le rispettive condizioni reddituali delle parti, chiarendo che se il tenore di vita goduto dalla donna in costanza di matrimonio era superiore alla sua attuale condizione economica (seppur florida) l’assegno và riconosciuto.
Altro interessante profilo su cui si sofferma la sentenza è quello dell’incidenza di una convivenza more uxorio sulla spettanza dell’assegno divorzile. Qui, in effetti, l’ex marito, ricorrente incidentale, contestava l’irrilevanza attribuita dalla Corte d’Appello alla relazione stabile della ex moglie con un terzo dotato di patrimonio e capacità reddituali rilevanti.
La Corte, in contrasto con quanto previsto dal giudice d’appello, afferma chiaramente che l’esistenza di una relazione “more uxorio”, di per sé non fa venir meno l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. Infatti, l’incidenza economica della nuova relazione deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, ma la prova del mutamento in “melius” può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo.
E se il coniuge che afferma l’incidenza economica di tale convivenza, offre di darne prova, il giudice è tenuto ad ammettere le prove dedotte in merito.
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