Risarcimento del danno patrimoniale per chi ha subito pregiudizio della pubblicazione non automatica della propria immagine – Cass., 6 maggio 2010, n. 10957

Scritto il 06 Maggio 2010 in Dc-Danno Patrimoniale

Sentenza recente della Cassazione che ribadisce un principio da tempo consolidato in giurisprudenza: l’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga a risarcire anche il danno patrimoniale. Questo consiste nel pregiudizio economico subito dalla vittima per effetto della pubblicazione illegittima.

E se l’attore che chiede il risarcimento non è in grado di provare le specifiche voci del danno patrimoniale che lamenta, è possibile fare riferimento – sul piano liquidativo – ad una somma corrispondente al compenso che egli avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il consenso alla pubblicazione; detto importo andrà determinato in via equitativa, tenendo conto del vantaggio economico ottenuto dall’autore dell’illecita pubblicazione, oltrechè di ogni altro elemento rilevante in concreto.

Resta inteso che saranno dovuti, altresì, i danni non patrimoniali, conseguenti alal lesione di prerogative della persona di rilievo areddituale; pensiamo al diritto alla riservatezza e al diritto all’identità personale.

La fattispecie decisa dalla Cassazione, in questa sentenza, si riferiva alla nota attrice Valeria Marini. (r.r.)

Il testo della sentenza si trova pubblicato in www.dirittoegiustizia.it