La situazione considerata dalla Corte di Cassazione, in questa pronuncia, è quella del bambino o dell’ adolescente che subisce un incidente stradale, e che, in conseguenza delle lesioni fisio-psichiche riportate, non sia in grado, poi, “da grande” di svolgere un’attività lavorativa, o di svolgerla in modo efficace e senza maggior e sforzo usurante.
La fattispecie è, cioè, quella del danno patrimoniale futuro e del risarcimento di esso a favore di chi abbia subito l’evento lesivo quando ancora non lavorava, essendo “piccolo”.
Questo il principio affermato: la mera circostanza che all’epoca dell’infortunio il soggetto danneggiato non svolgesse alcuna specifica attività lavorativa non autorizza l’esclusione di un danno futuro determinato dall’incapacità lavorativa derivata a seguito dell’incidente.
Ovviamente è fatta salva la possibilità, per colui che dovrà rispondere delle lesioni, di dimostrare che il minore non risentirà alcun danno o comunque risentirà di un danno più lieve rispetto a quelli prospettati.