Una sentenza, questa del tribunale di Bologna, che correttamente respinge la domanda del P.M. di interdizione di un paziente oligofrenico.
La domanda, a dire il vero, era stata formulata nei primi mesi di applicazione della legge n. 6, quando, forse, si poteva mostrare ancora qualche indulgenza verso simile anacronistica opzione.
Ora non più, sembra dire nitidamente il tribunale felsineo, il quale rigetta la domanda e nomina all’infelice un amministratore di sostegno provvisorio.
Nella specie, del resto, si trattava di far fronte all’impossibilità dell’interdicendo di gestire il proprio modesto patrimonio, costituito da una piccola pensione, mentre egli era consapevole delle ragioni per cui era stato avviato il procedimento, e già godeva di protezione sul piano dell’assistenza materiale e sanitaria, grazie alle cure paterne, e alla presenza di una piccola rete amicale-familiare e socio-sanitaria.
La nomina di un amministratore di sostegno, e le opportune direttive o istruzioni del giudice tutelare apparivano più che sufficienti a garantire la conservazione del patrimonio, consentendo, in pari tempo, al convenuto stesso di mantenere ed esercitare la propria residua autonomia: questa semplice, lineare e risolutiva considerazione ha condotto il collegio felsineo al rigetto dell’istanza di interdizione e alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.