Nozione – Come annuncia il termine, l’adozione in casi particolari riguarda situazioni del tutto singolari e dunque essa non costituisce un istituto di applicazione generalizzata.
Ciò non deve essere inteso, nondimeno, quale residualità o valore funzionale inferiore dell’adozione in casi particolari rispetto all’adozione legittimante. Si parla anche di adozione ‘semplice’ o ‘non legittimante’, per indicare che essa, a differenza dell’adozione piena, non conferisce all’adottato lo status di figlio legittimo dell’adottante, e non recide i legami di sangue.
Questo tipo di adozione può riguardare il minore orfano di entrambi i genitori, il minore nei riguardi del coniuge del proprio genitore convivente, e ancora i casi di constatata impossibilità di fare luogo ad affidamento preadottivo.
Funzione – Assicurare assistenza morale e materiale al minore che non le riceva da parte dei genitori biologici, senza necessariamente che egli versi in stato di abbandono; evitare al tempo stesso che vengano recisi i legami con la famiglia d’origine.
Iter – Il procedimento di adozione in casi particolari viene introdotto da una domanda dell’interessato, e si conclude con sentenza che dispone l’adozione o rigetta la domanda. La decisione finale è nulla allorchè il procedimento si sia svolto senza l’audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e senza il consenso del minore che abbia compiuto i quattordici anni.
Il giudice è tenuto inoltre a raccogliere l’assenso dei genitori del minore: l’eventuale mancata prestazione dell’assenso, tuttavia, non è di ostacolo alla pronuncia di adozione, se il giudice ritenga che il diniego sia contrario all’interesse del minore.
Effetti – Il genitore o i genitori adottivi assumono verso l’adottato tutti gli obblighi che gravano sul genitore biologico, e dunque, l’obbligo di mantenimento, di educazione e di istruzione; ai genitori adottivi spettano la titolarità e l’esercizio della potestà genitoriale.