Adozione nazionale

Scritto il 20 Aprile 2013 in Adozione Diritto di Famiglia

Nozione – Si parla di adozione nazionale per indicare l’adozione di minori residenti in Italia, al fine di distinguerla in tal modo dall’adozione internazionale. Tecnicamente, si tratta dell’adozione piena o legittimante. Essa è disciplinata dalla l. n. 184 del 1983.

L’aggettivo ‘legittimante’ esprime l’idoneità di questa forma di adozione a conferire al minore adottato lo status di figlio legittimo della coppia adottante, con l’assunzione del cognome paterno e la recisione di ogni legame parentale con la famiglia d’origine.

Il certificato di nascita indicherà così l’adottato come figlio dei nuovi genitori.

Iter – L’ iter per addivenire ad adozione nazionale prevede una prima fase di affidamento preadottivo.

Più esattamente, il Tribunale per i minorenni, dispone dapprima un affidamento di natura sperimentale, che si attua con l’inserimento del minore da adottare (che sia stato cioè dichiarato in stato di abbandono dal giudice) presso una famiglia scelta tra quelle che hanno manifestato la disponibilità e che siano state accertate in possesso dei requisiti di legge.

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Dal momento dell’ affidamento preadottivo i genitori affidatari assumono gli obblighi propri di qualsiasi genitore (mantenimento, educazione, istruzione).

Trascorso, quindi, un anno e semprechè l’affidamento preadottivo si sia rivelato vantaggioso e proficuo per il minore, il giudice minorile pronuncia l’adozione, previo ascolto dei genitori, del tutore, del pubblico ministero, e del minore stesso che abbia compiuto i dodici anni. Il minore che abbia compiuto i quattordici anni è chiamato ad esprimere il proprio consenso.

Dal momento della pronuncia di adozione, il minore acquista lo status di figlio legittimo dei nuovi genitori.

Requisiti di idoneità – La legge stabilisce requisiti oggettivi e soggettivi.

Requisiti oggettivi:

– coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e non separati o che abbiano convissuto, prima del matrimonio, per almeno tre anni;

– età dell’ adottante superiore di almeno 18 anni e di non più di 45 quella del minore adottando (requisito derogabile in casi determinati;

Requisiti soggettivi:

– idoneità affettiva, capacità educativa, capacità di mantenere i figli adottivi (da intendere non come redditività elevata)

Alcune particolarità rispetto all’adozione internazionale:

– la domanda è proponibile presso qualsiasi tribunale per i minorenni e anche presso più tribunali contemporaneamente

– la domanda perde efficacia dopo tre anni dalla sua presentazione, ma può essere rinnovata

– non è configurabile un vero e proprio diritto all’adozione, dato che è il tribunale a scegliere, tra le famiglie aventi i requisiti, quella cui affidare il minore.