Sospensione degli incontri tra padre e figlio

Scritto il 03 Aprile 2020 in Casi separazione e divorzio

Della sospensione degli incontri tra genitore non collocatario e figli si discute da quando sono arrivate le prime limitazioni agli spostamenti causa Coronavirus.
Pare proprio di sì, ma per fortuna a dirlo è soltanto un provvedimento del Tribunale di Bari.Dopo il Tribunale di Milano è la volta del Tribunale di Bari che si pronuncia in senso diametralmente opposto.

Il Tribunale di Milano aveva stabilito che genitori e figli minori debbano continuare a frequentarsi secondo le regole stabilite nelle sentenze di separazione o di divorzio. E questa decisione è stata giustamente salutata dai più come decisione rispettosa del diritto alla bigenitorialità.
Insomma, una decisione che cerca di salvaguardare in ogni caso il rapporto incoercibile tra genitore e figlio.

E passiamo alla sentenza barese.
La madre ha chiesto al Giudice la sospensione degli incontri tra il padre ed il figlio minore. Il bambino vive in un comune diverso da quello del padre.
Ebbene, l’istanza di sospensione degli incontri viene accolta; rimangono consentiti soltanto incontri in videoconferenza.

Quali sono le ragioni che determinano il Giudice pugliese a tale decisione draconiana?

Leggiamo nelle motivazione: “gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020″.
E ancora: “lo scopo primario della normativa che regola la materia è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori” (sic!).

Il giudice barese mostra di ben conoscere (e come non conoscere ?) la normativa tesa a contrastare l’epidemia da Covid 19.
Ciò nonostante, egli non si cura delle eccezioni al divieto di spostamento in un Comune diverso.
Eppure, è noto a tutti che lo spostamento è consentito per ragioni di necessità o assoluta urgenza.

Vogliamo negare, allora, che mantenere i contatti fisici con il proprio figlioletto costituisca una necessità?

Che cosa deve intendersi per necessità se non, in questo frangente, poter contare ancora sugli affetti più cari, poter dare conforto e fiducia ai propri figli? In un modo che non sia un freddo canale telematico?
Evidentemente il giudice barese era consapevole che qualcuno avrebbe trovato da ridire su tale decisione.
E allora, ecco una ulteriore motivazione: “non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario”.
Sorvoliamo sulla costruzione grammaticale.

Il senso è questo: occorre sventare il rischio di contagio del genitore collocatario e degli eventuali conviventi di questi. Si parla, infatti, di pericolo per coloro che il bambino ritroverà al rientro.
In effetti, questa giustificazione è forte. Come negare in via astratta ed ipotetica che un contagio vi potrebbe essere?
Ma, se ragionassimo in questo modo dovremmo, allora, separare tutte le famiglie, anche quelle non separate, intendo.

 

 

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E’ ovvio che le cautele e le restrizioni debbano valere nei rapporti sociali, ma non si può arrivare al punto di impedire anche i contatti tra familiari.
Tale limitazione estrema dovrà valere, beninteso, nell’ipotesi in cui il genitore sia in quarantena o se avverta qualche sintomo indicatore del Covid.
Ma, attenzione: lo stesso modulo da compilare prima dello spostamento richiede di dichiarare sotto la propria responsabilità personale (e penale) di non essere sottoposti alla misura della quarantena ovvero di non essere positivi al COVID-19.

Assistiamo, così, ad un irrigidimento ulteriore delle limitazioni stabilite dall’autorità governativa, per mano di un giudice.
Con tutto ciò che ne consegue in termini di limitazione di un diritto fondamentale della persona, quale è il diritto alla bigenitorialità, limitazione non contemplata in alcun provvedimento legislativo.

 

Una decisione da impugnare, insomma.

Sicuramente, quella decisione reclama un’impugnazione immediata.
Nè essa potrebbe essere salvata con l’affermare, come ha fatto lo stesso giudice barese, che il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.

Non vi è, infatti, una limitazione di tale diritto sancita dal legislatore!