Coronavirus divieto di spostamento e reato

Coronavirus e divieto di spostamento
Scritto il 20 Marzo 2020 in Diritti della persona

Coronavirus divieto di spostamento e reato art. 650 c.p. sono tre termini che vanno, purtroppo, a braccetto.
La  violazione del divieto di spostamento comporta, infatti, il rischio di essere condannati per il reato previsto e punito dall’art. 650 c.p.
In questi giorni ne sentiamo tanto parlare e ci riguarda tutti da vicino.
Gli spostamenti sono consentiti soltanto per:

  1. comprovate esigenze lavorative
  2. situazioni di necessità;
  3. motivi di salute;
  4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Inoltre, le motivazioni suddette valgono, in ogni caso, a condizione che la persona non sia sottoposta alla misura della quarantena e non sappia di essere positiva al virus COVID-19.
È, quindi, indispensabile, per uscire di casa, portare con sé il nuovo modello di autocertificazione predisposto dal Governo. Questo modulo deve essere già stato compilato prima di uscire di casa; esso, inoltre, deve attestare circostanze veritiere e dimostrabili.

 

Violazione del divieto di spostamento e reato art. 650 c.p.

Se le regole viste sopra non sono rispettate, le Forze dell’Ordine provvederanno a identificarvi e a contestarvi il reato punito dall’art. 650 del Codice Penale.
Si tratta di un reato contravvenzionale sanzionato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.
È opportuno precisare che si tratta, a tutti gli effetti, di una violazione di natura PENALE e NON amministrativa.  Per spiegare meglio: una multa per violazione delle norme di circolazione stradale è un illecito amministrativo; invece, la violazione del divieto di spostamento per il Covid 19 è un reato.
Dopo l’identificazione da parte delle Forze dell’Ordine, molto probabilmente seguirà la notifica, da parte della Procura della Repubblica, del decreto penale di condanna. Si tratta, a tutti gli effetti, di una condanna penale. Come tale, essa comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale (c.d. “fedina penale”).

Il decreto penale di condanna può essere contestato? Cosa devo fare?

Una volta fatta l’iscrizione nella ‘fedina penale’ quella costituisce un precedente penale che può condizionare la vita futura.
Oramai il guaio è fatto. Tuttavia, il decreto penale di condanna può essere impugnato nel termine di 15 giorni dall’avvenuta notifica.

 

a) Opposizione al decreto penale  di condanna

Con l’opposizione al decreto penale, di fatto si chiede al Giudice di essere ammessi ad estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma di denaro. E’ questa l’oblazione
Pagata la somma, il reato verrebbe dichiarato estinto. Anche in questo caso è prevista l’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario. Resta il fatto che ad essere iscritta non sarebbe un vero e proprio provvedimento di condanna (quale è indubitabilmente il decreto ingiuntivo) ma un provvedimento che dà atto della commissione di un reato, al tempo stesso precisando che lo stesso è già estinto.

b) Non opposizione al decreto penale di condanna

Se, invece, non viene fatta opposizione al decreto penale di condanna nei 15 giorni, la condanna – come già detto –  costituirà un precedente rilevante; e ciò sia ai fini di un’eventuale recidiva, sia ai fini della possibilità di ottenere permessi di soggiorno, rinnovi, svolgere determinate funzioni nella pubblica amministrazione etc;

In ogni caso, qualora si venga identificati dalle Autorità che contestano la violazione dell’art. 650 del Codice Penale e, ancor più, nel caso in cui si riceva la notifica del decreto penale di condanna, è rivolgersi  ad un difensore di fiducia. Questi Vi aiuterà a valutare meglio le iniziative da intraprendere.

Il nostro consiglio, ovviamente, è quello di osservare scrupolosamente tutte le regole, le raccomandazioni e i divieti che le autorità hanno disposto in questo difficile momento. Siamo tutti coinvolti e tutti dobbiamo comportarci per il bene nostro e per quello comune.

Per altri reati configurabili leggi questo articolo.