Coronavirus divieti e raccomandazioni

Scritto il 17 Marzo 2020 in Diritti della persona

Coronavirus: divieti e raccomandazioni.
Quanti decreti, quanti provvedimenti ministeriali per cercare di disciplinare l’emergenza sanitaria da CoVid19. Le persone si chiedono che cosa sia possibile fare e cosa sia vietato. Soprattutto le persone si chiedono che cosa si rischia in caso di trasgressione delle regole; regole che vengono emanate in un susseguirsi sempre più caotico.
Dal 31 Gennaio ad oggi sono stati emanati complessivamente:
– due delibere del Consiglio dei Ministri;
– quattro Decreti Legge;
– sei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ancor più del solito regnano confusione, incertezza e una costante sensazione di disorientamento.
E poi ci sono i pareri di esperti e meno esperti; pareri che non chiariscono cosa si possa fare, cosa non si possa fare e quali sanzioni derivano dal mancato rispetto delle regole. Essi hanno, anzi, creato più confusione di quella che già c’era.
Cerchiamo, allora, di fare ordine, con una visione completa dei provvedimenti esistenti. Lo scopo finale è quello di far comprendere quali siano le conseguenze giuridiche derivanti dalla trasgressione delle regole adottate dal Governo.

 

Divieti e raccomandazioni. Cosa si può fare e cosa non si può fare

Con il decreto del 9 Marzo 2020, il Governo ha esteso all’intero territorio nazionale tutte le misure precedentemente adottate nella c.d. “zona rossa”. Le disposizioni sono valide per 24 giorni e, precisamente, dal 10.03.2020 al 03.04.2020.
Innanzitutto, si deve distinguere tra i veri e propri divieti e raccomandazioni: soltanto l’inosservanza dei primi comporta, infatti, le conseguenze giuridiche che vedremo tra poco.

Per semplificare la lettura abbiamo raggruppate nello schema che segue alcuni esempi dei divieti e delle raccomandazioni previste dal Decreto:

DIVIETI RACCOMANDAZIONI

·       sono vietati  gli spostamenti, se non per ragioni di lavoro, salute o altra comprovata necessità (è necessario autocertificare le ragioni dello spostamento)

·       le persone risultate positive al Coronavirus o in quarantena NON possono assolutamente uscire di casa

·       tutti gli eventi e manifestazioni, pubblici e privati, culturali, di divertimento, sportivi o religiosi sono sospesi

·       tutte le scuole, di ogni ordine e grado, dall’asilo all’università, devono restare CHIUSE

·       sono sospese le cerimonie, inclusi i funerali, i musei e i concorsi, salvo quelli telematici

·       bar e ristoranti possono stare aperti dalle 6.00 alle 18.00, ma devono garantire la distanza di un metro tra i clienti, a pena di chiusura dell’esercizio.

·       sono chiuse le palestre, le piscine, le terme, i centri culturali e ricreativi

·       le persone in stato influenzale o con febbre superiore a 37,5° sono invitate a restare a casa, evitare contatti con altre persone e contattare il medico;

·       ai lavoratori pubblici e privati si raccomanda di fruire delle ferie e i datori di lavoro vengono invitati a promuoverle;

 

Si tratta, come già detto, di un elenco esemplificativo e non esaustivo. Infatti,  alle regole governative valide in tutta Italia, si sommano le disposizioni delle Regioni e dei Comuni ugualmente obbligatorie.

 

 

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Le conseguenze della trasgressione dei divieti

Vediamo adesso cosa succede se queste regole non vengono rispettate.
Uno dei divieti è quello degli spostamenti. Gli spostamenti sono ammessi soltanto per comprovate ragioni lavorative, di salute, per rientrare al proprio domicilio e/o per altra comprovata necessità.
Lo spostamento va giustificato attraverso la compilazione di un’apposita dichiarazione – recentemente aggiornata dal Governo – e scaricabile dal sito del Governo.
Attenzione: l’ autocertificazione deve essere compilata e firmata prima di uscire di casa, non dopo. Non durante il controllo delle Forze dell’Ordine. prima di uscire di casa.

Ciò che dichiariamo nel modulo deve corrispondere in ogni sua parte al vero. Si tratta, infatti, di un’ autocertificazione avente valore legale. Si tratta di una dichiarazione che il privato cittadino rivolge ad un Pubblico Ufficiale. Autocertificare una circostanza falsa significa commettere un reato: precisamente il reato previsto e punito dall’art. 483 del Codice Penale (falsità Ideologica commessa dal privato in atto pubblico), con la reclusione fino a due anni.

Nell’autocertificazione proposta dal Governo viene indicato il reato previsto e punito dall’art. 495 del Codice Penale (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri); ebbene, si tratta di un reato ancora più grave, punito con la reclusione da uno a sei anni. Va anche detto, tuttavia, che sulla possibilità di configurare in concreto questo reato ci sono opinioni discordanti.

Qualora lo spostamento sia ingiustificato (e cioè non giustificato da ragioni di lavoro, salute, per rientrare al proprio domicilio o da comprovate necessità come fare la spesa, andare in farmacia etc) si rischia inoltre di incorrere nell’art. 650 del Codice Penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità). Si tratta di un reato di natura contravvenzionale punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

 

Possono configurarsi anche reati più gravi?

Gli altri reati che potrebbero configurarsi sono:

  • “epidemia colposa” (art. 452 del Codice Penale): qualora lo spostamento non giustificato comporti un’ulteriore, dimostrabile ma INVOLONTARIA diffusione del contagio: il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
  • epidemia “dolosa” (art. 438 del Codice Penale): qualora la diffusione del contagio fosse fatta in modo volontario e consapevole: la pena prevista è l’ergastolo;
  • lesioni personali o omicidio (art. 582 e 575 del Codice Penale): quando – senza provocare un’ampia diffusione del contagio – la persona positiva al CoVid19 consapevolmente infetti un’altra persona, facendole contrarre la malattia e, eventualmente, cagionandone la morte.

Come evidente è molto importante attenersi alle scrupolose raccomandazioni del Governo ma anche tutelarsi adeguatamente qualora ai controlli delle Forze dell’Ordine segua la contestazione di qualche reato: in questa eventualità sarà fondamentale chiedere con urgenza un parere al proprio legale di fiducia.

In guardia, dunque, bisogna prestare la massima attenzione; innanzitutto per tutelare la salute propria e altrui. E inoltre per evitare di dover affrontare – dopo il Coronavirus – il problema del processo penale. (Sara D’Angeli)